domenica 22 Dicembre 2024
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Tosap e Cosap sono azzerati per i dehor di tutti i locali sino al 31 ottobre 2020

L’auspicio è che i Comuni diano presto seguito a quanto previsto a livello nazionale. E che vi diano concreta attuazione con iter concessori realmente semplificati. Sul punto si segnala che con delibera n. 87, il Comune di Roma, proprio in attuazione della norma in commento, ha previsto che “i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l'ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (Osp) già autorizzata fino ad un massimo del 35%

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ROMA – Dal 1° maggio e fino al prossimo 31 ottobre i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal pagamento della Tosap e del Cosap.

A stabilirlo è l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 c.d. “Rilancio”, che, peraltro, prevede ulteriori agevolazioni per gli esercizi che intendano ampliare le installazione di dehors su suolo pubblico già concesso. Anche al fine di contemperare l’interesse ad esercitare la propria attività imprenditoriale, con il necessario rispetto delle misure di distanziamento sociale.

Tosap e Cosap, in particolare, sempre a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020

E’ prevista una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo;

la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini; sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione) e 146 (relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela) del D.Lgs. n. 42/2006.

E non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis del Dpr n. 380/2001.

L’auspicio è che i Comuni diano presto seguito a quanto previsto a livello nazionale

E che vi diano concreta attuazione con iter concessori realmente semplificati. Sul punto si segnala che con delibera n. 87, il Comune di Roma, proprio in attuazione della norma in commento, ha previsto che “i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (Osp) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione Osp, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”.

Per saperne di più rivolgiti all’associazione territoriale a te più vicina, i cui contratti puoi rintracciare al seguente link https://www.fipe.it/territorio.html

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