domenica 22 Dicembre 2024
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Super green pass: le risposte di Fipe alle domande più frequenti

Occorre possedere la versione aggiornata dell’App VerificaC19 (cfr. pillola video Fipe) che può essere scaricata su App Store, Play Store e App Gallery. Tale applicazione consente di effettuare sia la “la verifica base”, che la “verifica rafforzata”

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ROMA – Con l’entrata in vigore del super green pass e le disposizioni aggiornate al 7 dicembre, la Federazione italiana pubblici esercizi si mette a disposizione dei gestori, che ora devono confrontarsi con le novità di questa misura. Le loro domande sono state raccolte da Fipe, che poi ha cercato di fornire le risposte ai dubbi ricevuti.

È vero che per il consumo ai tavoli al chiuso serve sempre il green pass rafforzato?

Sì, nella zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio p.v., e nelle zone gialla e arancione, per il consumo al tavolo al chiuso è necessario possedere il c.d. super green pass (no tampone), fatta eccezione per i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica (cfr. tabella attività consentite della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In zona rossa il servizio di somministrazione in loco (sia all’aperto, che al chiuso) resta sospeso.

Che cosa prevedono le nuove linee guida in ordine all’obbligo della mascherina negli esercizi di ristorazione?

Le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre – pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre u.s. – prevedono ora l’obbligo per i clienti di indossare la mascherina chirurgica o altro dispositivo che conferisca superiore protezione (come FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo; le medesime caratteristiche devono possedere quelle portate dai lavoratori. È bene considerare che anche per altre attività, tra cui discoteche e sale giochi, è previsto l’esclusivo utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2. Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore della ristorazione, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di appartenenza.

Ho un bar, la mia Regione è attualmente in zona gialla, per il consumo al bancone i clienti devono essere in possesso del super green pass?

No, nelle zone bianca e gialla per consumare al bancone non è necessario nessun tipo di green pass (né ordinario, né rafforzato). Laddove la sua Regione dovesse essere collocata in zona arancione per il consumo al banco (e anche per il servizio ai tavoli all’aperto e al chiuso) sarà necessario esibire il green pass rafforzato (cfr. tabella attività consentite della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con l’eccezione dei minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di certificazione medica.

I clienti che vogliono essere serviti nei tavoli all’aperto del mio ristorante che tipo di green pass devono possedere?

La regolamentazione sul green pass differisce a seconda della tipologia di fascia di rischio in cui sono collocate le Regioni. Nelle zone bianche e gialle è possibile consumare ai tavoli all’aperto anche senza green pass, nelle zone arancioni, invece, è necessario il possesso del super green pass (no tampone), mentre in zona rossa il servizio di somministrazione in loco (sia all’aperto, che al chiuso) non è consentito.

Laddove è richiesto il super green pass, anche il titolare e il personale devono possederlo?

No, le norme che regolamentano il possesso del super green pass per l’accesso alle attività e ai servizi in zona bianca, gialla e arancione (artt. 5 e 6 del D.L. n. 172/2021) si riferiscono esclusivamente ai clienti.

Per i lavoratori (ivi compreso il titolare dell’attività) continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni previste dal D.L. n. 127/2021, c.d. “green pass sul lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 165/2021, che prevede unicamente l’obbligo del possesso del green pass ordinario, salvi i casi di obbligo vaccinale nei confronti di specifiche professioni.

Ho sentito che in caso di feste non serve il super green pass, potete confermare?

Occorre fare attenzione perché la regolamentazione del green pass in caso di feste differisce a seconda della tipologia (cfr. tabella attività consentite della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

in caso di feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose, è sempre richiesto il super green pass (ad oggi sia in zona bianca che gialla e arancione);
in caso di matrimoni, cresime, battesimi, feste di laurea e altre feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, (i) nelle zone bianca e gialla è sufficiente il green pass ordinario (si tampone), mentre (ii) in zona arancione è necessario il green pass rafforzato (no tampone).

Entrambe le tipologie di feste restano vietate in zona rossa.

Ho una sala giochi, considerato che la mia Regione è in zona bianca, che tipo di green pass devono possedere i clienti per accedere?

Sia in zona bianca che gialla per accedere alle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò i clienti devono esibire il green pass ordinario (sì tampone). In zona arancione è invece previsto il necessario possesso del super green pass, mentre in zona rossa tali attività restano sospese.

E’ ancora necessario mostrare il cartello con l’indicazione della capienza massima del locale?

Sì, anche le nuove Linee guida confermano la necessità di fornire indicazioni sulla capienza massima degli spazi per diverse attività tra cui i servizi di ristorazione, le discoteche e sale giochi. Per ricevere la cartellonistica da esporre all’esterno del locale, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di cui è socio.

Come faccio a verificare il super green pass?

Occorre possedere la versione aggiornata dell’App VerificaC19 (cfr. pillola video Fipe) che può essere scaricata su App Store, Play Store e App Gallery. Tale applicazione consente di effettuare sia la “la verifica base”, che la “verifica rafforzata”.

Che cosa rischio se nel mio non osservo le misure contenute nelle linee guida? E se non effettuo la verifica del green pass?

La mancata osservanza delle misure di prevenzione può comportare, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (che rinvia all’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020) (i) una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e (ii) la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima. Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata). Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

Anche nel caso di violazione della norma di cui al comma 4 dell’art. 9-bis del “ Riaperture” – che impone ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso è necessario il green pass, di effettuare la relativa verifica (potendo anche delegare tale incombenza a un soggetto terzo – si applica la sanzione pecuniaria sopra indicata (da 400 a 1.000 euro), e dopo due violazioni, a partire dalla terza, è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni.

Per i ricevimenti conseguenti alle cerimonie (es. matrimoni), è cambiato qualcosa sulla regola del distanziamento?

In ordine al distanziamento dei tavoli, le nuove linee guida, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre e pubblicate in GU il 6 dicembre u.s., confermano l’obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Tuttavia, a differenza della precedente versione, è stata eliminata la previsione che imponeva, in generale, di riorganizzare gli spazi in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Resta fermo l’obbligo di garantire che l’accesso alla sede dell’evento avvenga in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore della ristorazione e dei ricevimenti, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di appartenenza.

Quali regole devo osservare per organizzare il servizio in modalità buffet?

Le nuove linee guida, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre – pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre u.s. – a differenza della precedente versione, stabiliscono che la modalità a buffet possa avvenire anche senza somministrazione da parte di personale incaricato tuttavia prevedono l’obbligo che cliente e personale indossino una mascherina chirurgica (o un dispositivo che conferisca maggiore protezione, come gli FFP2) e il mantenimento della distanza. Inoltre, la modalità self service non è più limitata dall’obbligo di utilizzare prodotti confezionati in monodose ma dovranno essere adottate modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali, valutando anche idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di un metro durante la fila per l’accesso al buffet.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore della ristorazione, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di appartenenza.

Sono il titolare di una discoteca, quali sono le modalità per rispettare l’obbligo del tracciamento dell’accesso dei clienti presso la struttura?

L’obbligo del tracciamento dell’accesso dei clienti nelle discoteche è stabilito dall’art. 5, comma 1-bis, del D.L. “Riaperture”, così come modificato dal D.L. n. 139/2021, ma è stato definito analiticamente solo con l’adozione delle nuove linee guida della conferenza delle Regioni e delle province autonome, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre. La scheda relativa alle misure di prevenzione per le “sale da ballo e discoteche” dispone che occorre conservare l’elenco delle persone presenti nella struttura per un periodo di 14 giorni, rendendolo disponibile su richiesta delle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact tracing, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre è previsto l’obbligo di promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare la gestione degli ingressi e degli elenchi nominativi.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore delle discoteche, può contattare la l’Associazione a cui è iscritto.

In base alle nuove linee guida, come è regolamentato il distanziamento interpersonale nelle discoteche? I clienti possono consumare bevande al bancone?

Le nuove linee guida, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre (di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), contengono una specifica scheda contenente le misure di prevenzione applicabili alle discoteche nella quale, in ordine al distanziamento, viene previsto:

di riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; se possibile, andranno organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;

di assicurare durante il ballo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;

che tavoli e sedute debbano essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
In tutti i casi sopra indicati, l’obbligo è derogabile in caso di persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Per quel che concerne il consumo di bevande, le linee guida prevedono che non è consentita la consumazione al banco di bevande e che la distribuzione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata.

Per ricevere la check-list Fipe, riepilogante le misure applicabili al settore delle discoteche, può contattare l’Associazione di appartenenza.

Le novità del super green pass si applicano anche alle mense e al catering continuativo su base contrattuale? E se tali attività vengono svolte da un pubblico esercizio?

Come precisato dagli articoli 5 e 6 del D.L. n. 172/2021, la normativa sul c.d. super green pass non trova applicazione, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, conseguentemente potranno consumare al tavolo al chiuso anche coloro che siano in possesso del green pass ordinario (dunque è valida anche la certificazione verde rilasciata a seguito dell’effettuazione di un tampone con esito negativo), salvi i casi di obbligo vaccinale nei confronti di specifiche professioni.

Come si ottiene il super green pass? È vero che è cambiata la durata di validità delle certificazioni verdi?

Ai fini del c.d. “super green pass” non sarà valido il green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)), bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:

l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

Il D.L. n. 172/2021 ha previsto alcune modifiche – efficaci solo a decorrere dal prossimo 15 dicembre – anche in ordine alla durata delle certificazioni verdi portando, ad esempio, a 9 mesi (in luogo di 12) la validità di quella comprovante l’avvenuta vaccinazione (anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo).

Per ricevere il vademecum Fipe, riepilogante le disposizioni vigenti relative alla normativa sulle diverse certificazioni verdi, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di appartenenza.

Nel caso di ricevimenti conseguenti a matrimoni svolti in location private, la verifica delle certificazioni verdi spetta al proprietario del locale o all’azienda di catering?

In base all’art. 9 bis, comma 4, del “Riaperture”, i soggetti tenuti al controllo – ma che possono delegare tale attività con atto formale – sono i titolari e i gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso o per la cui fruizione è richiesto il possesso della certificazione verde. Inoltre, l’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 chiarisce che sono deputati alle suddette attività di verifica, tra gli altri:

“i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde” (comma 2, lett. c);
“il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde” (comma 2, lett. d).

L’impresa di catering è quindi da ritenere responsabile delle attività di verifica nei casi in cui vi sia una coincidenza con:

la titolarità del pubblico esercizio ospitante l’evento (ma non sembra essere questa l’ipotesi, visto che nel caso indicato si tratterebbe di una location privata);
la proprietà dei locali presso i quali si svolge l’evento;
chi detiene legittimamente tali locali.

Per la zona rossa cambia qualcosa?

No. La disciplina introdotta dal D.L. n. 172/2021 (cfr. news Fipe) non riguarda la zona rossa dove continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, nelle parti non modificate o abrogate da successivi provvedimenti.

Per i pubblici esercizi, in tale zona restano sospesi i servizi di ristorazione con le eccezioni delle mense, del catering continuativo e degli esercizi siti nelle aree di servizio autostradali (nonché, tra l’altro, in ospedali, aeroporti, porti e interporti), e della possibilità di svolgere senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away fino alle ore 22.00, con eccezione di bar (cod. ATE. 56.3) ai quali è consentito effettuare il servizio di asporto solo fino alle 18.00. Restano parimenti sospese, tra le altre, le discoteche, sale giochi, bingo, scommesse, casinò, le attività di spettacolo e le feste.

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