MILANO – È quanto emerge dalla sentenza n. 21130 della Corte di cassazione, depositata ieri, 24 agosto 2018, riguarda la legittimazione dell’accertamento di maggior reddito. La sentenza, inoltre, ha respinto il ricorso del contribuente avverso la decisione del giudice tributario.
Sentenza chiarificatrice sul reddito
Accogliendo l’appello dell’amministrazione finanziaria, la Ctr di Napoli aveva ritenuto che l’operato dell’ufficio delle entrate, che aveva rideterminato il reddito dichiarato dal contribuente calcolando, prudenzialmente, l’impiego di 8 grammi di polvere per ogni tazzina. A fronte di una dose normalmente pari a 6,5-7 grammi, poggiava su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel ricorso al giudice di vertice
Il contribuente aveva lamentato in primo luogo l’inidoneità delle presunzioni. Stante la regolarità delle proprie scritture contabili. Secondariamente addebitava alla Ctr di non avere spiegato da quali elementi avesse tratto la conclusione che per preparare una tazzina di caffè occorrano 6,5-7 grammi di polvere.
In ordine al primo motivo
La Corte suprema ha ricordato di avere statuito il principio per cui la formale correttezza delle scritture contabili non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo. Qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente o sostanzialmente inattendibile.
In quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente.
Quanto alla seconda censura, osserva la Corte che la Ctr
Con giudizio di fatto, ha ritenuto che gli elementi forniti dall’ufficio integravano presunzioni gravi, precise e concordanti e che si fosse già tenuto conto;ridimensionando l’entità della pretesa dell’ufficio mediante riduzione della ricarica, ritenuta eccessiva, delle argomentazioni del contribuente.
Il quale tuttavia non aveva addotto alcuna prova contraria circa la quantità di polvere di caffè reputata necessaria per preparare una tazzina. Donde il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali.