MILANO – Alla fine del mese, il prossimo venerdì 31 marzo, scadrà la possibiltià di attivare il Bonus pubblicità 2023. Ricordiamo che, fino al 31 di questo mese, è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’opportunità è valida per tutti gli organi d’informazione registrati in Tribunale, proprio come Comunicaffè. Quindi chi farà pubblicità sia su Comunicaffè sia su Comunicaffe International potrà fruire del Bonus.
La scadenza del Bonus pubblicità
A decorrere dall’anno 2023 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online.
Rispetto all’anno 2022, quindi:
- viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, pertanto il credito d’imposta è concesso nella misura del 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- è richiesto il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa.
Per ottenere il credito investimenti pubblicitari è necessario inviare due comunicazioni, una preventiva nel mese di marzo denominata ‘’comunicazione per l’accesso al credito d’imposta’’ ipotizzando il totale degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare nel corso dell’anno 2023 e una a consuntivo indicando gli investimenti effettivamente realizzati.
Sono esclusi dalla concessione del credito d’imposta:
- i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio;
- i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili.