ROMA – Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 sono state dettate le modalità operative per usufruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall’art. 32 del D.L. “Sostegni bis” (cfr. news Fipe).
Sanificazione e dispositivi di protezione: chi può chiedere l’agevolazione
Come si ricorderà, beneficiari sono, tra gli altri, i soggetti esercenti attività d’impresa e il credito d’imposta sarà riconosciuto in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (fino a un massimo di 60.000 euro).
In sintesi, tra le spese ammissibili rientrano:
– sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
– somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative;
– acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza (compresi quelli per garantire la distanza di sicurezza interpersonale).
Per accedere alla misura, il beneficiario dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo sopra indicato, inviando la richiesta, esclusivamente con modalità telematiche, a partire dal 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione tramite F24.
In conclusione, è bene precisare che al fine di rispettare il limite di spesa stanziato per l’intervento in parola (200 milioni di euro per l’anno 2021), l’effettivo ammontare del credito attribuibile al singolo beneficiario sarà determinato applicando una percentuale che verrà fissata dall’Agenzia delle Entrate – sulla base dell’ammontare totale dei crediti d’imposta richiesti – con Provvedimento Direttoriale da emanare entro il 12 novembre prossimo.
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