ROMA – Sono stati pubblicati in Gu n. 248 la Delibera del Consiglio dei Ministri che – in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte dell’Oms – proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e il Decreto Legge n. 125/2020 volto a estendere l’efficacia di alcune disposizioni già in vigore volte a contrastare la diffusione del Covid 19.
Le misure adottate tramite Dpcm, con durata non superiore a trenta giorni (comunque reiterabili e modificabili), potranno essere limitate a specifiche parti o all’intero territorio nazionale, tuttavia, le Regioni potranno introdurre misure maggiormente restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative. Il nuovo decreto emergenziale, inoltre, prevede l’estensione dell’efficacia delle disposizioni previste nel Dpcm del 7 settembre u.s., che resteranno valide fino al 15 ottobre 2020.
Decreto previdenziale: ii particolare interesse risulta
• l’introduzione degli obblighi di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di utilizzarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, fatta eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; sul punto è bene precisare che sono espressamente fatte salve, tra l’altro, le disposizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida concernenti il consumo di cibi e bevande;
• la proroga al 31 ottobre p.v. dei termini decadenziali per l’invio delle domande e la trasmissione dei dati in materia di nuovi trattamenti di assegno ordinario (Fis) e cassa integrazione in deroga;
• restano consentite le attività di ristorazione, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, seppur condizionate al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori e, quindi, all’adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
• restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
Viene fatta salva la vigenza dei protocolli e delle linee guida anti contagio
Previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sul punto, tuttavia, si ricorda che è in corso la Conferenza delle Regioni e Province autonome in cui è possibile che vengano apportati aggiornamenti alle suindicate linee guida, eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate dalla Federazione ai propri associati.