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martedì 05 Novembre 2024
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Come ottenere la detrazione del 30 per cento per chi usa il Pos che sarà in vigore dal 1° luglio

Gli operatori che forniscono i sistemi di pagamento elettronico devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai pagamenti. La comunicazione all’esercente sulle operazioni e sulle commissioni, invece, dovrà essere effettuata entro il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento per via telematica

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MILANO – Buone notizie per i gestori che possiedono un Pos: potrebbero infatti godere di una detrazione del 30% sulle commissioni effettuate dal primo luglio 2020. Una misura che dovrebbe incentivare i titolari a optare per i pagamenti digitali: una prassi che ormai può fare la differenza in termini di rischio limitato del contagio. Leggiamo i dettagli da laleggepertutti.it.

Detrazione e Pos vanno insieme da luglio

Avere un Pos per ricevere dei pagamenti con moneta elettronica costerà di meno. Dal 1° luglio 2020 sarà possibile beneficiare di una detrazione del 30% sulle commissioni relative alle transazioni effettuate a partire da quella data con Bancomat, carta di credito o prepagata o con altri strumenti elettronici tracciabili.

Due le condizioni

La prima che le banche, oltre a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le opportune informazioni, comunichino ogni mese all’esercente l’elenco delle transazioni effettuate e delle commissioni versate per quelle operazioni. In questo modo, chi esercita un’attività di impresa, arte o professione ha diritto al credito d’imposta del 30% sulle commissioni in relazione alla cessione di beni o alla prestazione di servizi resi verso i consumatori finali.

Per usufruire della detrazione

Gli operatori che forniscono i sistemi di pagamento elettronico devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai pagamenti.

La comunicazione all’esercente sulle operazioni e sulle commissioni, invece, dovrà essere effettuata entro il 20° giorno del mese successivo a quello di riferimento per via telematica.

Nel dettaglio, l’esercente deve ricevere:

-l’elenco delle transazioni effettuate;
-le informazioni relative alle commissioni corrisposte;
-numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
-il prospetto descrittivo che descrive le commissioni addebitate all’esercente con l’importo delle commissioni totali, quello delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali e ed i costi fissi periodici.

La seconda condizione è che l’esercente non abbia avuto nell’anno precedente dei ricavi o dei compensi superiori a 400mila euro.

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