domenica 22 Dicembre 2024
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Il ministero dell’Interno: «Gli esercenti non devono chiedere i documenti ma il Green pass»

Calugi: “Apprezziamo le parole del ministro Lamorgese sul fatto che, come la Federazione sostiene da settimane, non spetti ai gestori dei locali controllare i documenti di identità dei clienti, perché questo andrebbe oltre i loro doveri, ma è necessario fare un passo in più."

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ROMA – Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021, ha fornito maggiori disposizioni in ordine a quanto espresso dalla Ministra dell’Interno Lamorgese che, come noto, nelle dichiarazioni di lunedì 9 agosto, aveva preso una posizione netta sul problema del controllo sul documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che vogliano usufruire di servizi e attività per l’accesso ai quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.

Il provvedimento del Viminale ora detta una linea chiara sui controlli, precisando che:

· resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno u.s. l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi;

· il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;

· il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;

· in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;

· qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.

Tra l’altro, con riferimento alla facoltà di delega dell’attività di verifica di cui all’art. 13, comma 3, del DPCM del 17 giugno u.s., il Ministero dell’Interno ribadisce la necessità di un atto formale che rechi le istruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività di controllo…contattare la Fipe-Confcommercio di riferimento per ricevere assistenza su questo profilo.

Roberto Calugi, Direttore generale di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, in una nota: «Il controllo dei documenti non spatta ai gestori dei locali»

“Apprezziamo le parole del ministro Lamorgese sul fatto che, come la Federazione sostiene da settimane, non spetti ai gestori dei locali controllare i documenti di identità dei clienti, perché questo andrebbe oltre i loro doveri, ma è necessario fare un passo in più.

Se una persona esibisce un Green pass non suo e viene scoperto dalle forze dell’ordine nel corso di uno dei controlli a campione che sono sempre più frequenti, la responsabilità deve restare in capo al cliente e non venire condivisa con il titolare del locale. In sostanza, chi gestisce un pubblico esercizio non può essere multato a causa di un abuso commesso da un avventore incauto. Va fatta chiarezza in maniera ufficiale, attraverso una circolare o modificando direttamente la norma in vigore. Ma è indispensabile agire subito”.

 

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