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Lotteria degli scontrini: gli esercenti possono non aderire ma perdono premi

Come accennato, da aprile 2021, tutti gli esercenti dovranno aver attivato un registratore telematico (RT). Per la partecipazione alla lotteria è necessario che il registratore telematico sia dotato della funzionalità di acquisizione del codice lotteria e trasmissione dei biglietti virtuali

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MILANO – Della lotteria degli scontrini e di come questa possa esser affrontata dai gestori che vogliano o meno parteciparvi, ne avevamo già parlato. Ma siccome è un argomento piuttosto seguito sia dai consumatori che dagli imprenditori, torniamo a parlarne facendo possibilmente più chiarezza ancora, con l’aiuto dell’articolo di Lucia Izzo su studiocataldi.it.

Lotteria degli scontrini: dal 1° febbraio è ufficialmente partita l’operazione

Un concorso a premi introdotto dalla Legge n. 232/2016, collegato agli acquisti effettuati con modalità “cashless” (non in contanti).

Possono partecipare alla lotteria tutti gli acquisti effettuati dai cittadini presso gli operatori iva che sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, cioè tutti gli esercizi commerciali che, in luogo della fattura, emettono il documento commerciale (in luogo del vecchio scontrino o della vecchia ricevuta).

Il cliente dovrà mostrare all’esercente il codice lotteria, un codice alfanumerico di 8 caratteri generato preventivamente sul “Portale della lotteria” e, inoltre, sarà tenuto a pagare l’intero importo dell’operazione (cessione di bene e/o prestazione di servizio) esclusivamente in modalità elettronica (carta di credito, bancomat o altra modalità, come Satispay). Per poter partecipare alla lotteria l’importo pagato deve essere superiore a 1 euro.

Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini, invece, gli acquisti online

Quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).

Premi per gli esercenti

A partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini non saranno solo i consumatori, bensì anche gli esercenti che, si rammenta, avranno tempo fino al 1° aprile 2021 per adeguare i propri registratori di cassa per l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2020).

Nel dettaglio, per gli esercenti sono previsti i seguenti premi:

• per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno;

• per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno;

• per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro.

I premi non concorrono a formare il reddito del vincitore per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati a tassazione.

Cosa deve fare l’esercente per la lotteria degli scontrini

Per consentire la partecipazione alla lotteria, l’esercente dovrà avere un registratore telematico con il software aggiornato e dovrà accettare pagamenti elettronici, con il classico Pos o altri sistemi omologati.

Questi, prima di emettere lo scontrino e al momento della registrazione dell’operazione, dovrà dunque acquisire il “codice lotteria” che il cliente gli mostrerà al momento dell’acquisto, scansionandolo con un lettore ottico collegato al registratore telematico (oppure digitandolo sul tastierino del registratore stesso), per poi memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed infine emettere il documento commerciale.

Su quest’ultimo dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico. Chiusa l’operazione ed emesso il documento commerciale, sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al Sistema della Lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Quali sanzioni per gli esercenti in caso di rifiuto?

Come accennato, da aprile 2021, tutti gli esercenti dovranno aver attivato un registratore telematico (RT). Per la partecipazione alla lotteria è necessario che il registratore telematico sia dotato della funzionalità di acquisizione del codice lotteria e trasmissione dei biglietti virtuali.

Non di rado, in questi primi giorni di lotteria, è capitato che l’esercente non potesse consentire la partecipazione alla lotteria non essendosi ancora dotato di registratore telematico. Ma, in generale, per il commerciante è obbligatorio aderire alla lotteria degli scontrini e, dunque, consentire al cliente di partecipare? Cosa accade in caso di rifiuto?

In realtà, in tali casi non è prevista alcuna sanzione a carico dell’esercente e questo ha sollevato non pochi dubbi in capo ai clienti. In un primo momento, erano state previste dal decreto fiscale collegato alla manovra 2020 delle sanzioni amministrative (da 100 a 500 euro) nei confronti degli esercenti che avessero rifiutato il codice lotteria del contribuente. In sede di conversione del provvedimento, tali sanzioni sono state poi scartate.

Attualmente, l’unica opportunità concessa al cliente qualora gli esercenti al momento dell’acquisto si rifiutassero di acquisire il codice lotteria, sarà quella di segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini. Queste segnalazioni potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione effettuate ai sensi delle disposizioni contenute dal decreto legge n. 201 del 2011.

 

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