MILANO – Il Coronavirus è un nemico invisibile che si riflette sulle mascherine che molti anche a Milano indossano per le strade, nell’illusione di proteggersi dal contagio. Lavarsi le mani, evitare luoghi affollati e momenti di socializzazione: queste sono alcune regole di buon senso a cui attenersi. In più, la Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza con la quale vieta l’apertura dopo le ore 18 dei locali milanesi. Un colpo di grazia per la movida e le casse del capoluogo lombardo (e anche agli spiriti). La comunicazione da mi-lorenteggio.com.
Regione Lombardia: i provvedimenti per fronteggiare il virus
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, hanno firmato un’ordinanza con la quale, si dispongono una serie di provvedimenti per l’intero territorio della Lombardia.
In particolare, fatto salvo quanto gia’ disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella ‘zona rossa’ di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le seguenti disposizioni:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore; corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per gli anziani. A esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita’
formative svolte a distanza;
3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4) la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
5) la previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale
della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorita’ sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva;
Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita’ commerciali
Ad esclusione di quelle di pubblica utilita’ e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali
per l’acquisto dei beni di prima necessita’), le chiusure delle attivita’ commerciali sono disposte in questi termini:
– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
– per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati e’ disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
“Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute – conclude l’ordinanza – può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione
dell’evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni”.