ROMA – La disciplina si rinviene nell’art. 7, comma 1 del Dpcm del 2 marzo u.s., ove viene stabilito che, ferma restando l’applicabilità dei Protocolli e delle Linee guida concernenti il settore di riferimento, nelle c.d. “zone bianche”, cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi stabilite. Dunque, è ragionevole ritenere che vengano meno le limitazioni previste per le attività dei servizi di ristorazione di cui all’art. 27, ivi incluso il limite di 4 persone al tavolo.
Linee guida: il mio locale si trova in zona gialla, dal 1° giugno i clienti possono consumare al bancone?
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe), a partire dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
Rispetto alla disciplina previgente – dettata dall’art. 4, comma 2, del D.L. “Riaperture”, di fatto abrogata – la norma non fa più riferimento al necessario consumo al tavolo, ragion per cui si ritiene che dal 1° giugno sarà consentito anche il consumo al banco all’interno dei locali. Tale ricostruzione è stata anche confermata dal Ministero dell’Interno, con circolare dello scorso 19 maggio.
Esiste ancora l’obbligo di esporre il cartello con l’indicazione massima di capienza? Ed è riferito solo agli spazi interni o anche a quelli esterni?
Sì, permane in vigore la disciplina dell’art. 11, comma 2 del DPCM dello scorso 2 marzo, secondo cui, fino al prossimo 31 luglio, in zona gialla, è obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, esporre all’ingresso degli stessi un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei Protocolli e delle Linee guida vigenti. Stando al tenore letterale della disposizione, sembra ragionevole ritenere che nel cartello vada inserito il riferimento della capienza massima relativa agli spazi interni e non anche a quella dell’esterno. Inoltre, è possibile mantenere il cartello anche nelle zone c.d. “bianche” in quanto in grado di agevolare gli eventuali controlli, considerato altresì che le Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio, hanno previsto che il numero massimo di presenze contemporanee debba essere calcolato in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
Ho un ristorante che si trova in zona gialla, che distanza devo mantenere tra i tavoli?
La nuova versione delle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio, confermano la previgente disposizione secondo cui i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors), con eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale dei clienti). Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, per saperne di più scarica la check list Fipe.
Linee guida: ho un bar, quali sono i limiti di orario che dovrò applicare a partire dal 1° giugno?
In zona bianca,ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. “Riaperture -bis” e delle “indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche” dello scorso 26 maggio, espressamente recepite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 28 maggio viene meno ogni limitazione oraria alla circolazione e alle attività. Pertanto, anche i bar, e in generale tutte le attività dei servizi di ristorazione, possono esser svolte senza alcuna restrizione oraria.
Invece, in zona gialla, ai sensi dell’art. 2 del D.L. “Riaperture-bis”, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. In sintesi:
– dal 1° al 6 giugno il servizio sarà possibile dalle 5.00 alle 23.00;
– dal 7 al 20 giugno dalle 5.00 alle 24.00;
– dal 21 giugno non vi saranno limitazioni orarie.
Quali sono i limiti per le feste?
L’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021 (c.d. “Riaperture-bis”) prevede che, a partire dal prossimo 15 giugno, in zona gialla, torneranno a essere consentite, anche al chiuso, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, alla duplice condizione che:
– i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19;
– siano rispettate le specifiche misure di prevenzione stabilite nei Protocolli e nelle Linee guida di settore (cfr. Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio e check list Fipe)
Può essere utile ricordare che le “certificazioni verdi” attengono alla documentazione attestante:
– l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, ma che ora può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
– la guarigione dal SARS-CoV-2: con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.
È bene, inoltre, considerare che in zona bianca tali feste saranno consentite già a partire dal 31 maggio 2021. Infatti, ai sensi delle “indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche” dello scorso 26 maggio, espressamente recepite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 28 maggio, è anticipata, al momento del passaggio in zona bianca, la riapertura delle attività per le quali la normativa vigente – vale a dire, i decreti “Riaperture” (news Fipe) e “Riaperture-bis” (cfr. news Fipe) – dispone già la riapertura in un momento successivo.
Le esibizioni musicali all’interno di un pubblico esercizio sono consentite? E nei ricevimenti conseguenti alle cerimonie?
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. “Riaperture” (cfr. news Fipe), già a partire dallo scorso 26 aprile sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, in sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, nel rispetto delle misure previste nelle Linee guida di settore, nonché delle seguenti:
esclusivamente con posti a sedere preassegnati;
deve esser assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Dunque, considerato anche che la norma utilizza l’ampia formula “in altri locali o spazi anche all’aperto” è ragionevole ritenere che sia consentito lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all’interno di un Pubblico Esercizio, a condizione che vengano osservate le misure di prevenzione sopra indicate.
Lo stesso può dirsi anche con riferimento alle esibizioni musicali nell’ambito dei ricevimenti conseguenti alle cerimonie. Sul punto, è bene considerare che tale facoltà è espressamente consentita dalle Linee guida sui banchetti post cerimonie (cfr. Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio), nelle quali si precisa che in ogni caso devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Linee guida: le sale giochi sono nuovamente aperte al pubblico?
In zona bianca, per effetto di quanto previsto nelle “indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche” dello scorso 26 maggio, espressamente recepite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 28 maggio, tali attività sono consentite già a partire dal 31 maggio. Per maggiori informazioni, consulta la check list Fipe.
Diversamente, nelle zone gialle, la riapertura di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente avverrà, allo stato, solo a partire dal prossimo 1° luglio (art. 7 del D.L. “Riaperture-bis” – cfr. news Fipe).