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domenica 24 Novembre 2024
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La Cassazione: i tavolini del bar nell’area condominiale non rappresentano un utilizzo improprio del bene comune

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MILANO – Una decisione che aprirà sicuramente tante opportunità per gli esercizi pubblici. Perché adesso si possono collocare in un area condominiale i tavolini di un bar. Lo ha stabilito la Cassazione. A patto però che quel tipo di utilizzo non si trasformi un appropriazione in via esclusiva dell’area condominiale.

È quanto emerge dalla sentenza (869, depositata il 23 gennaio 2012) con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che se non c’è una vera e propria appropriazione dell’area, la revoca dell’autorizzazione concessa al titolare di un bar ad occupare una parte del cortile del condominio, con i tavolini, è illegittima se basata su generici motivi, come il presunto abuso del condominio.

Se non viene alterata la destinazione dell’area condominiale, l’apposizione dei tavolini nella stessa è legittima.

“Nella sentenza impugnata – scrive la Corte – sono stati esposti i numerosi elementi che hanno indotto il Tribunale ad escludere che la collocazione dei tavolini in questione, per la limitatezza dello spazio e del tempo dell’occupazione, costituisca un uso improprio della cosa comune, tale da alterarne la destinazione o da menomarne la possibilità di fruizione da parte degli altri condomini; il che del resto – ha osservato ancora il Tribunale – neppure era stato dedotto dal condominio, il quale anche in giudizio non aveva spiegato le ragioni dell’adozione della deliberazione in questione.

A questi argomenti il ricorrente null’altro ha opposto, se non la generica affermazione secondo cui si era trattato nella specie della “autonoma decisione di un condomino di accorpare in via esclusiva un’area comune per finalità esclusiva”, né ha mosso contestazioni di sorta circa l’esattezza di quanto sul punto si legge nella sentenza impugnata, sicché la doglianza in esame difetta del tutto del requisito della specificità. Il ricorso viene pertanto rigettato”.

Con la stessa sentenza la Corte ha avuto poi modo di precisare che, (in riferimento al motivo di ricorso proposto dal condominio che aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del proprietario del locale, in quanto il locale era stato dato in locazione ad un terzo), “il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’articolo 1137 Cc, ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, salvo che nella particolare materia dei servizio di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la quale la decisione e conseguentemente la facoltà di ricorrere al giudice sono attribuite ai conduttori.

Ne consegue che deve essere riconosciuta la legittimazione in capo al proprietario dei locali a impugnare la delibera che ordina la rimozione dei tavolini da bar dal cortile condominiale, dovendosi confermare la competenza in materia del giudice di pace in base all’articolo 7, terzo comma, n. 2 Cpc”.

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