MILANO – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) aveva emesso il provvedimento n. 26064 l’8 giugno 2016, a conclusione del procedimento n. I783 su un accordo tra operatori del settore Vending Gruppo Argenta; D.A.E.M. (e le sue controllate Molinari, Dist.Illy, Aromi, Dolomatic e Govi tutte appartenenti al gruppo Buonristoro facente capo a D.A.E.M.); GE.SA.; Gruppo Illiria; IVS Italia; Liomatic; Ovdamatic; Sellmat; Serim; Sogeda; Supermatic e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica) condannando e sanzionando un coordinamento delle politiche commerciali finalizzato a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici. Le condotte costituivano un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE.
In particolare dall’Antitrust era stata disposta a carico della società IVS Italia una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 31.917.662 euro. Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez VI, n. 6022 del 2 settembre 2019 con cui, in accoglimento parziale del ricorso di IVS Italia per la riforma della sentenza del Tar Lazio, Sez I, n. 9048 del 28 luglio 2017, è stato rigettato l’appello principale dell’Autorità e annullato il citato provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nella sola parte di determinazione della sanzione irrogata alla società IVS Italia S.p.A., l’Antitrust, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, ha rideterminato la sanzione irrogata nei confronti di IVS Italia a 23.938.246 euro.