domenica 22 Dicembre 2024
  • CIMBALI M2

Il quesito legale: è possibile licenziare il lavoratore in prova se si ammala?

Da leggere

  • Dalla Corte
  • Brambati
  • TME Cialdy Evo
  • Water and more
Demus Lab - Analisi, R&S, consulenza e formazione sul caffè

MILANO – Il lavoratore dipendente che si ammala durante il periodo di prova può essere licenziato o si deve attendere la fine del periodo?

Ad esempio: il nostro barista è in prova da 3 mesi e si è ammalato: considerando che termina la prova a maggio posso licenziarlo?

Il contratto collettivo applicato, Turismo e Pubblici esercizi, prevede [1] che, in caso di malattia accertata o di infortunio, il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

In buona sostanza, il lavoratore in prova, secondo il contratto collettivo, può essere licenziato anche se in malattia, in quanto non ha diritto alla conservazione del posto.

Malattia durante la prova: conferma del lavoratore

Ci si chiede però che cosa succede se il datore di lavoro decide comunque di non licenziare il lavoratore mentre è in prova, mantenendolo in organico per tutto il periodo della malattia: paradossalmente, una scelta del genere potrebbe creare dei problemi all’azienda, perché, trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intende confermata.

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza [2], difatti, la malattia non sospende il periodo di prova: applicando questo principio, se non si licenzia il lavoratore sino alla scadenza del periodo di prova, questi è confermato e dunque, come dipendente non più in prova, egli ha diritto al periodo di comporto.

Malattia: sospensione della prova

Secondo un altro più recente orientamento [3], invece, la malattia sospende la durata del periodo di prova: questo non vuol dire, però, che il lavoratore non possa essere licenziato, perché, come stabilisce il contratto collettivo, il diritto alla conservazione del posto durante la malattia sorge solo per i lavoratori non in prova.

Periodo di prova inadeguato

Tuttavia, potrebbero sorgere dei problemi anche se il lavoratore in prova venisse licenziato troppo presto: ad esempio, nel caso in cui sopravvenga una lunga malattia proprio quando il periodo di prova è appena iniziato e il datore di lavoro, per non sopportare costi eccessivi (l’indennità di malattia è pagata dall’Inps, ma sono previste delle integrazioni a carico del datore, che peraltro dovrebbe assumere un ulteriore dipendente per sostituire il lavoratore malato), decidesse di terminare subito il rapporto.

Se la durata del periodo di prova è così breve da non permettere di valutare correttamente le competenze e capacità del dipendente, infatti, questi, a prescindere dal fatto che il contratto collettivo, o individuale, stabilisca una durata minima della prova, potrebbe comunque opporsi al [4].

Malattia durante la prova: licenziare o no?

Per riassumere quanto esposto, dato che la legge non si esprime in modo esplicito sull’argomento, paradossalmente, quando si verifica una malattia durante il periodo di prova, può essere un rischio sia non licenziare il lavoratore, nel caso in cui il periodo di prova termini durante la malattia, che licenziarlo, nel caso in cui la prova sia appena iniziata.

Nel caso del lettore, fortunatamente, la malattia si è verificata dopo parecchio tempo dall’inizio del rapporto, ma ancora ben lontana dal termine del periodo di prova.

Non vi sono particolari rischi di impugnazione del licenziamento, dunque, sia che si decida per il licenziamento immediato, sia che si decida di attendere il termine della malattia.

Ad ogni modo, per evitare qualsiasi contestazione e futuro contenzioso, è consigliabile, considerando che l’assenza dovrebbe essere di breve durata, attendere il termine della malattia per comunicare il licenziamento.

Noemi Secci

[1] Art.161 Ccnl Turismo Pubblici esercizi.

[2] Cass. sent. n. 6479/1987.

[3] Cass. sent. n. 12814/1992.

[4] Cass. sent. n. 4979/1987.

CIMBALI M2

Ultime Notizie

Carte Dozio