Ecco la sintesi della Pronuncia n. 39/2015 del 30/06/2015 emessa dal Giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria di Milano.
Parti Pellini Caffè S.p.A. c. Illycaffè S.p.A.; Saatchi & Saatchi S.r.l.
Mezzi Sito internet
Prodotto Caffè
Messaggio Campagna «Illydreamers»
e istanza riconvenzionale
Parti Illycaffè S.p.A. c. Pellini Caffè S.p.A.
Mezzi Stampa
Presidente Gambaro
Dispositivo
«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, fermo restando che l’idea di sogno non è proteggibile né in generale né in associazione con il consumo del caffè, ritiene che la convenuta non si è uniformata alla precedente decisione del Giurì in violazione dell’art. 42 CA e di ciò dispone che si dia comunicazione sul sito dell’Istituto. Non accoglie la domanda riconvenzionale e reitera l’ordine di cessazione di cui alla precedente decisione del 29 maggio 2015.»
Art. 42 – Inosservanza delle decisioni