ROMA – Con la legge n. 133/2021 di conversione del D.L. n. 111/2021 sono state previste alcune novità in materia di lavoratori fragili e con riferimento al termine di validità del green pass relativo all’effettuazione del tampone molecolare.
Per quanto riguarda il primo tema, la legge (intervenendo sulla L. n. 178/2020, art. 1, comma 481) ha modificato l’efficacia temporale (fino al 31 dicembre 2021) delle disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.
Green pass nel particolare:
– fino al 31 dicembre 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
– fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In ordine alla durata delle certificazioni verdi, la legge (intervenendo in modifica dell’art. 9, comma 5 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021) ha modificato il termine di validità del green pass relativo all’effettuazione del tampone molecolare, portandolo a 72 ore dall’esecuzione del test, mentre rimane di 48 ore – dal momento della sua effettuazione – il termine di validità della certificazione concernente il test antigenico rapido.
Nello specchietto riportato di seguito, sono sintetizzati i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19: