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Fipe: le risposte a domande frequenti sul Decreto Natale

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MILANO – La Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, ha diffuso alcune domande frequenti, con le relative risposte sul cosiddetto Decreto legge Natale che regolerà tutte le attività degli esercizi pubblici nei prossimi giorni. Ecco il dettaglio di domande e risposte.

Buongiorno, sono il gestore di un bar/ristorante, posso aprire al pubblico durante il periodo delle feste natalizie?

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL c.d. “Natale”, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le attività di ristorazione di tutto il territorio nazionale possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22.00, il servizio asporto (cfr. cartello Fipe).

 

Buongiorno, nei giorni arancioni è possibile per un cliente che abita fuori dal Comune della mia pasticceria ordinare panettoni e torroni da asporto e venire a ritirarle da noi?

Ai sensi del DL c.d. “Natale”, dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km (con esclusione dei Capoluoghi di Provincia), è dunque ragionevole ritenere che, a queste condizioni, nelle suindicate giornate, la ristorazione con asporto sia fruibile anche da parte di clienti di altri Comuni.

Per quel che concerne gli altri Comuni, nelle medesime giornate troveranno applicazione le prescrizioni dell’art. 2, comma 4 del DPCM del 3 dicembre 2020 u.s. che stabilisce il divieto di spostamento verso altri Comuni ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o “usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”. In ordine a quest’ultima ipotesi di deroga è bene evidenziare che tra le FAQ del Governo viene precisato che laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Per maggiori informazioni, può rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina.

Salve, nei giorni o negli orari in cui è consentito il solo servizio d’asporto, i clienti possono usufruire dei servizi igienici?

Con riferimento al servizio d’asporto, come confermato dalle FAQ del Governo, l’esercente può consentire al cliente di fare ingresso nei locali per il solo tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Tuttavia, non si ravvedono ragioni ostative alla possibilità di consentire ai clienti l’accesso ai servizi igienici, soprattutto a fronte di situazioni particolari (donna in gravidanza, persona anziana, ecc.), sempre a condizione che vengano evitate occasioni di assembramento.

Buongiorno, sono il titolare di un punto di ristoro in un’area di servizio di un’autostrada. Fino a che ora posso restare aperto al pubblico?

Continua a valere la deroga prevista dall’art. 1, comma 10, lett. hh) del DPCM del 3 dicembre u.s. secondo cui non sono sottoposti alle restrizioni applicabili alla generalità delle attività di ristorazione e, quindi, possono restare aperti senza limiti di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (cfr. cartello Fipe).

Salve ho sentito che con il D.L. “Natale” è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione. A quanto ammonta? Quali sono i requisiti per accedere?

Possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 2 del D.L. c.d. “Natale” tutte le imprese che alla data del 19 dicembre 2020 abbiano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati di seguito:

561011 − Ristorazione con somministrazione

561012 − Attività di ristorazione connesse alle aziende Agricole

561020 − Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 − Gelaterie e pasticcerie

561041 − Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 − Ristorazione ambulante

561050 − Ristorazione su treni e navi

562100 − Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 − Catering continuativo su base contrattuale

563000 − Bar e altri esercizi simili senza cucina

L’importo del contributo non potrà essere superiore a euro 150.000 e sarà corrisposto – mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale già indicato, e quindi senza necessità di fare istanza – ai soli soggetti che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, c.d. “Rilancio” e in misura pari al 100% dell’importo già ricevuto attraverso tale misura.

 

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