ROMA – Da venerdì 6 maggio 270 mila bar e ristoranti sono pronti, pur tra notevoli difficoltà organizzative, al controllo dei green pass dei clienti che consumeranno al tavolo all’interno dei locali. Non manca tuttavia chi, soprattutto tra i bar, ha scelto di eliminare il consumo al tavolo perché non in grado di garantire il controllo dei certificati.
Ma l’ipotesi di dover controllare anche i documenti di identità viene vissuta con profondo disagio dalla categoria perché rappresenta un atto di sfiducia nei riguardi dei clienti e una forzatura perché gli imprenditori e gli addetti non possono svolgere funzioni da pubblico ufficiale.
Green pass: un’altra sfida per i pubblici esercizi
“La responsabilità dell’uso improprio del green pass – spiega Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio – non può ricadere sulle imprese ed è per questo che fin dall’inizio abbiamo sostenuto la procedura dell’autocertificazione che è stata alla base di tutte le norme varate nei momenti più complicati della pandemia. Occorre immediatamente mettere mano al decreto legge per correggere una distorsione che le imprese faranno fatica ad applicare”.
Da ultimo va segnalata la difficoltà di quel 40% di imprese che non hanno spazi esterni che si troveranno a respingere i turisti che provengono da quei Paesi che hanno somministrato vaccini non riconosciuti dall’Ema. Un bel paradosso in piena stagione turistica.
Da venerdì 6 agosto in zona bianca (e anche nelle altre zone di rischio, sempreché l’attività non sia sottoposta a chiusura), sarà necessario il “green pass” per accedere anche:
– ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso – non è necessario per il consumo ai tavoli all’aperto o al bancone interno, né per le attività di ristorazione svolte per i centri educativi dell’infanzia o centri estivi;
– agli spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto;
– alle sagre e fiere, convegni e congressi;
– centri sociali, culturali, ricreativi;
– alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti;
I verificatori di cui all’art. 13, comma 2 del DPCM del 17 giugno sono tenuti ad accertare la validità di tale certificazione esclusivamente attraverso l’App “Verifica C19”
Scaricabile gratuitamente, da installare su un dispositivo mobile (cliccare qui per il video illustrativo)
L’obbligo della certificazione verde per l’accesso ai servizi sopra elencati non trova applicazione per i bambini con età inferiore ai 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.
Come noto, rimane altresì ferma la disposizione di cui all’art. 8 bis del “Riaperture” che impone il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Rivolgersi alla propria Fipe-Confcommercio per avere ulteriori informazioni.