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lunedì 04 Novembre 2024
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Certificazioni verdi, Fipe: ecco come funzionano anche per gli stranieri extraeuropei

Con riferimento ai cittadini europei, il D.L. “Riaperture” convertito in legge n. 87/2021, prevede che le certificazioni rilasciate negli Stati Membri siano considerate come “equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano” nonché valide ai fini previsti per queste ultime (art. 9, comma 8)

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ROMA – Come noto a partire dal prossimo venerdì 6 agosto l’accesso a determinate attività e servizi – tra cui il consumo al tavolo al chiuso presso i servizi di ristorazione (cfr. news e Faq Fipe) – è subordinato alla verifica del possesso da parte del cliente di una delle “certificazioni verdi”.

Con riferimento ai cittadini europei, il D.L. “Riaperture” convertito in legge n. 87/2021, prevede che le certificazioni rilasciate negli Stati Membri siano considerate come “equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano” nonché valide ai fini previsti per queste ultime (art. 9, comma 8).

Certificazioni verdi, diversamente, per gli stranieri extraeuropei:

• l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio u.s. prevede che le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del nord, Stati Uniti nonché quelle rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, a seguito di vaccinazione validata dall’Ema o di avvenuta guarigione, siano riconosciute – anche ai fini dell’accesso ai servizi e alle attività prima richiamate – come equivalenti a quelle italiane;

• con la Circolare dello scorso 30 luglio, il Ministero della Salute ha fornito ulteriori indicazioni in ordine all’accettazione delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi sopra elencati, utilizzabili per le finalità di cui all’art. 9, comma 10-bis, del D.L. “Riaperture” prima richiamate. In particolare è stato precisato che:

a) le certificazioni vaccinali:

i. dovranno essere esibite in formato cartaceo o digitale;
ii. dovranno essere redatte- alternativamente- in lingua italiana, inglese, francese o spagnola (diversamente, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata);
iii. dovranno contenere i dati identificativi del titolare, i dati relativi al vaccino, la data/e di somministrazione e i dati di chi ha rilasciato il certificato;
iv. hanno la stessa validità del green pass italiano, vale a dire una durata di 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale salvo quanto previsto in ordine alla validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell’effettuazione della prima dose di vaccino e alla validità di quella rilasciata a seguito della somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da Sars Cov-2) ;
v. dovranno essere relative ai vaccini accettati in Italia e autorizzati dall’Ema (Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson).

b) le certificazioni di guarigione:

i. anch‘esse dovranno essere esibite in formato cartaceo o digitale;
ii. accompagnate da una traduzione giurata;
iii. hanno la stessa validità del green pass italiano, vale a dire una durata di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;

Per ogni informazione aggiuntiva e assistenza, contatta la nostra Fipe-Confcommercio più vicina.

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