ROMA – La Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, ha diffuso nella serata di martedì 27 aprile una interessante serie di domande risposte, Faq riaperture dall’acronimo inglese per Frequent asked questions sul decreto legge riaperture emanato dal Governo Draghi per tutelare i cittadini dalla pandemia di Covid-19 in atto e che, pur in ritirata, non dà tregue all’Italia con una media di morti superiori ai 300 al giorno.
Vediamo il dettaglio delle domande e delle risposte. Le domande sono in neretto.
Il D.L. “Riaperture” prevede una nuova disciplina per le attività dei servizi di ristorazione in zona gialla, prescrivendo il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto. Che cosa deve intendersi per “servizi di ristorazione”? Sono ricompresi, oltre ai ristoranti, anche bar, pub ecc?
E’ ragionevole ritenere che la disciplina stabilita dall’art. 4 del D.L. “Riaperture”, sia rivolta a tutte le attività economiche incluse nella sezione della classificazione elaborata dall’ISTAT denominata “attività dei servizi di ristorazione” (Codice ATECO 56); dunque, risulta applicabile non solo ai ristoranti in senso stretto, bensì anche a pizzerie, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, pub ecc.
Il mio ristorante è dotato di una veranda esterna costituita da vetrate fisse e da tettoia in tela retrattile. Ai sensi del nuovo D.L. “Riaperture”, che prevede solo l’utilizzo di spazi all’aperto, questa struttura può essere considerata spazio all’aperto?
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 4 del D.L. “Riaperture”, a partire dal 26 aprile 2021, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc.), svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (allo stato dalle 5.00 fino alle 22.00).
Con riferimento a quanto richiesto, sembra ragionevole ritenere consentito anche il consumo al tavolo presso verande esterne o dehors con strutture/coperture complesse, a condizione che vengano mantenute “aperte” almeno una o più delle pareti perimetrali. In tal senso si è espresso il Ministro del Turismo, On. Massimo Garavaglia, che, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05800 dello scorso 20 aprile, ha equiparato le cc.dd. “Sun Rooms” (consistenti in parti di edifici dotati di serramenti completamente apribili in altezza, su uno o più lati) agli “spazi aperti”, riservandosi, tuttavia, di presentare la questione in sede di Consiglio dei ministri.
Sul punto occorre altresì far presente che molte Direzioni locali del Commercio stanno fornendo specifici orientamenti, dunque, in attesa di un chiaro indirizzo da parte della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri competenti, la invitiamo a rivolgersi alla nostra Associazione territoriale più vicina, per verificare il concreto orientamento delle Autorità locali competenti.
Ho un bar e non ho capito se a partire dal 26 aprile in zona gialla è consentito il consumo al banco. I clienti possono consumare caffè e cornetto all’interno del mio locale in piedi utilizzando il bancone?
Secondo quanto stabilito con nota del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021, l’art. 4 comma 1, del DL “Riaperture” va interpretato nel senso di ritenere precluso il consumo al bancone all’interno dei locali, mentre rimane possibile il “servizio al banco” in presenza di “strutture” che consentono la consumazione all’aperto (ad es. anche tavoli alti, senza sedute).
Pertanto alla luce di quanto considerato, sarà possibile effettuare il servizio al bancone a condizione che il consumo da parte del cliente, avvenga nelle strutture poste all’esterno dei locali. Sul punto è bene precisare che alcune Direzioni del Commercio territoriali nelle proprie note esplicative, stanno consentendo anche la consumazione al banco – in piedi e nel rispetto del distanziamento interpersonale – a condizione che lo stesso sia accessibile direttamente dall’esterno del locale (es. sulla porta o finestra) o sia posto integralmente all’esterno.
Per avere maggiori informazioni in relazione a eventuali orientamenti adottati dall’Autorità del suo territorio, può rivolgersi alla nostra Associazione a lei più vicina.
Sono il titolare di un ristorante e da qualche mese svolgo il servizio di mensa per i dipendenti di una nota azienda sulla base di un rapporto contrattuale con quest’ultima. Alla luce delle nuove disposizioni previste nel D.L. “Riaperture”, posso continuare tale attività all’interno dei miei locali o devo necessariamente far sedere i dipendenti nei tavoli all’esterno?
La disciplina concernente le mense e il catering continuativo su base contrattuale non ha subito modifiche ai sensi del D.L. “Riaperture”. Di conseguenza, conservano la loro efficacia le disposizioni contenute negli artt. 27, 37 e 46, del DPCM dello scorso 2 marzo, nella parte in cui prevedono che tali attività, nelle zone gialla, arancione e rossa, continuano a esser consentite senza limiti di orario con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Ciò premesso, dal momento che il DL n. 52/2021 non è intervenuto su tale profilo, si ritiene che conservi efficacia l’orientamento del Ministero dell’Interno (espresso, da ultimo, con Circolare dello scorso 6 marzo), secondo cui deve ritenersi consentito lo svolgimento dell’attività di ristorazione al tavolo all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende (scarica il cartello Fipe), a condizione che:
l’esercente e il datore di lavoro abbiano stipulato uno specifico accordo contrattuale, è consigliato che una copia di tale accordo sia tenuta in pronta visione per le eventuali attività di controllo, insieme all’elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio;
vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
È bene, infine, ricordare che la medesima nota Ministeriale, invece, esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser fornite – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA), in quanto difetterebbe un elemento imprescindibile delle attività di mensa o di catering continuativo, costituito dalla “collettività”.
Potete chiarire quali attività può svolgere un bar in zona gialla?
Occorre premettere che l’art. 4 del D.L. “Riaperture”, ha previsto una progressiva riapertura delle attività dei servizi di ristorazione individuando due diverse finestre temporali:
I) a partire dal 26 aprile 2021 sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (al momento dalle 5.00 fino alle 22.00).
Con nota del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021, la suindicata norma è stata interpretata nel senso che deve ritenersi escluso il consumo al bancone all’interno dei locali ma rimane possibile il servizio al banco in presenza di “strutture” che consentono la consumazione all’aperto.
In sostanza, salvo diversa indicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle Direzioni locali del Commercio, a partire dal 26 aprile 2021, un bar può:
dalle 5.00 alle 22.00 svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i tavoli all’esterno del locale;
effettuare servizio di delivery (senza limitazioni orarie);
effettuare servizio d’asporto che deve interrompersi, ex art. 27 del DPCM 2 marzo u.s. alle 18.00, per tutti gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (pub, birrerie, enoteche, caffetterie, bar).
E’ bene sottolineare che alcune Amministrazioni Regionali, nelle proprie note d’indirizzo, stanno affermando che gli esercizi possono consentire fino alle 22.00 anche la consumazione al bancone posto all’esterno dei locali.
II) a decorrere dal 1° giugno 2021, salvo un nuovo intervento normativo, un bar:
dalle 5.00 alle 18.00 potrà effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i tavoli all’interno dei propri locali;
potrà consentire il consumo presso i tavoli all’aperto dalle 5.00 alle 22.00;
potrà proseguire l’attività di delivery (senza limitazioni orarie);
potrà effettuare l’attività d’asporto, che deve interrompersi alle 18.00 laddove l’esercizio abbia codice ATECO prevalente 56.3.
Ho un’impresa di catering per eventi. Ai sensi del D.L. “Riaperture” è possibile organizzare ricevimenti per matrimoni, altre feste private, convegni o congressi in zona gialla?
È bene premettere che ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, le disposizioni previste nel DPCM dello scorso 2 marzo non contrastanti con la nuova disciplina, resteranno applicabili fino al prossimo 31 luglio.
Al momento, dunque, rimane confermato il divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, stabilito dall’art. 16, comma 2 del DPCM. Al momento, pertanto, non è ancora possibile organizzare feste/ricevimenti conseguenti a matrimoni, battesimi o altri simili eventi.
Diverso è il caso delle manifestazioni fieristiche e congressuali, che vengono espressamente consentite dall’art. 7 del D.L. sopra richiamato nelle zone gialle, a partire, rispettivamente, dal 15 giugno e dal 1° luglio p.v.. Sembra ragionevole ritenere che le attività di catering e banqueting potranno essere riavviate in concomitanza con la riapertura di tali manifestazioni. In attesa che tale profilo, come richiesto dalla Federazione, venga confermato dalle Istituzioni competenti, consigliamo di rivolgersi alla nostra Associazione territoriale più vicina, dalla quale potrà avere tutti gli aggiornamenti e gli eventuali orientamenti di carattere locale.
Il nuovo provvedimento “Riaperture”, impone il distanziamento di due metri di cui tanto hanno parlato i giornali nello scorso mese?
Il D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, non ha previsto novità in merito alle misure di prevenzione applicabili al settore della ristorazione, allo stato, dunque, rimangono valide ed efficaci le linee guida approvate lo scorso 8 ottobre e allegate al DPCM del 2 marzo (cfr. allegato 9). In queste ultime non si prevede il distanziamento di due metri ma che i tavoli debbano essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, con eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (es. conviventi), ricordando che tale ultimo aspetto attiene alla responsabilità individuale. Le linee guida stabiliscono altresì che tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Infine, giova precisare che resta confermata la disposizione relativa alla capienza massima dei singoli tavoli prevista dall’art. 27 del DPCM sopra citato, secondo cui possono sedere allo stesso tavolo al massimo 4 persone contemporaneamente, salvo che appartengano allo stesso nucleo di convivenza.
Fino a che ora è consentito svolgere il servizio d’asporto?
La nuova regolamentazione dettata dal D.L. “Riaperture” non ha inciso sul regime giuridico concernente i servizi di delivery e take away, di conseguenza, nelle zone gialla, arancione e rossa:
resta consentita la consegna a domicilio senza limitazioni orarie, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
la ristorazione con asporto, invece, ad oggi può essere effettuata solo fino alle 22.00, con eccezione dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (birrerie, pub, enoteche, caffetterie, bar) per i quali rimane l’obbligo di sospendere il servizio di asporto alle 18.00. Si ricorda che ai sensi dell’art. 27 del DPCM del 2 marzo u.s., permane dopo le 18.00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici (strade, piazze ecc.).
Ho un bar in centro città, e considerato che la mia Regione è collocata attualmente in zona arancione posso fare solo delivery e take away. Nell’ambito del servizio d’asporto i miei clienti possono usufruire dei servizi igienici?
È bene premettere che il D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture” non apporta modifiche al regime giuridico applicabile nelle zone arancioni e rosse concernente le attività dei servizi di ristorazione.
Ciò premesso, è ragionevole ritenere che conservi efficacia la specifica FAQ, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che nell’ambito del servizio d’asporto presso un’attività di bar o di ristorante l’uso dei servizi igienici non può essere consentito ai clienti, salvo casi di assoluta necessità. L’esercente, dunque, può consentire agli avventori di fare ingresso nei locali per il solo tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.
Si segnala, tuttavia, che in alcuni territori le Prefetture hanno fornito una lettura meno restrittiva, per questo si consiglia di contattare la nostra Associazione territoriale a lei più vicina, per verificare il concreto orientamento delle Autorità locali.
Ho un locale senza tavoli all’esterno e, se applicassi le misure restrittive, potrei fornire i soli servizi d’asporto e di delivery. Cosa rischio se non rispetto le restrizioni dei provvedimenti?
I trasgressori delle disposizioni previste dal D.L. “Riaperture”, così come quelle disciplinate dal DPCM dello scorso 2 marzo, potranno esser puniti ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Nei casi in cui vi sia stata una reiterazione della violazione, è previsto il raddoppio della sanzione pecuniaria e l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.
Inoltre è bene precisare che l’Autorità di controllo, già all’atto dell’accertamento della violazione, può disporre, in via cautelare, la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni (che verranno poi scomputati dalla sanzione accessoria eventualmente irrogata).
Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
La mia attività di ristorazione si trova all’interno di un centro commerciale, il “Riaperture” ha confermato la chiusura nelle giornate festive e prefestive?
Il Provvedimento non prevede novità in merito alla chiusura nelle giornate festive e prefestive dei centri commerciali. Pertanto, rimane confermata la disciplina di cui all’art. 26, comma 2, del DPCM del 2 marzo 2021, secondo cui nelle giornate festive e prefestive dovranno continuare a rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture a essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Sul punto, sembra ragionevole ritenere che le attività di ristorazione possano comunque fornire i servizi di take away (rispettando le note limitazioni orarie) e di delivery. Tuttavia, poiché abbiamo constatato un’interpretazione piuttosto variabile lungo la penisola, la invitiamo a contattare la nostra Associazione territoriale più vicina, per verificare il concreto orientamento locale.
Se ho capito bene, ai sensi del nuovo Decreto, con la mia attività di ristorante, fino al 31 maggio, potrò fornire il servizio solo presso i tavoli all’aperto. Nel cartello relativo all’affluenza massima, dovrò indicare i posti disponibili all’esterno?
Poiché il D.L. “Riaperture” non disciplina espressamente quest’aspetto, permane in vigore la disciplina prevista dall’art. 11, comma 2 del DPCM dello scorso 2 marzo, dunque, fino al prossimo 31 luglio, rimane vigente l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (cfr. cartello Fipe).
Stando al tenore letterale della disposizione, sembra ragionevole ritenere che nel cartello vada inserito il riferimento della capienza massima relativa agli spazi interni del locale e non anche a quella relativa all’esterno.