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venerdì 22 Novembre 2024
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Fipe risponde ai dubbi più diffusi sulle misure previste dall’ultimo Dpcm del governo

Con il susseguirsi continuo di nuovi decreti a poca distanza l'uno dall'altro, le disposizioni governative spesso si perdono e i quesiti invece aumentano per i gestori di pubblici esercizi. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza

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ROMA – Con il nuovo Dpcm del 3 novembre, arrivano nuove misure e altrettante domande da parte dei gestori di pubblici esercizi. Ma dove ci sono dubbi, ci sono anche risposte: le dà, o meglio cerca di darle per i casi più comuni, la Federazione italiana pubblici esercizi, nel suo consueto angolo delle Faq.

Faq sull’ultimo Dpcm

Salve, vorrei dei chiarimenti in merito alla chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. Il mio bar deve restare chiuso? Posso fare delivery e take away?

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. ff) del Dpcm del 3 novembre 2020, in vigore a partire da oggi, 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., su tutto il territorio nazionale, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli “esercizi commerciali” all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Stando al tenore letterale della norma – salvo diversa interpretazione da parte delle Autorità Governative, già sollecitata dalla Federazione – tale elenco sembrerebbe tassativo, questa la ragione per cui deve ritenersi che gli esercizi di ristorazione non possano restare aperti. Tuttavia, è ragionevole ritenere che possano continuare ad essere assicurati, nel rispetto delle misure di sicurezza, i servizi di take away (fino alle ore 22) e delivery (senza restrizioni orarie), atteso che non si pongono in contrasto con la ratio della norma (evitare assembramenti) e che non sono inibiti neppure nelle Regioni della c.d. “Area rossa”.

Buongiorno, sono di Foggia e ho una pasticceria. Mi chiedevo, per quel che riguarda l’asporto, se i clienti possono entrare nel locale per la scelta del prodotto e per il ritiro, o se devo necessariamente farli attendere all’esterno.

Occorre premettere che la Puglia, in base all’Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre, è stata collocata tra le Regioni con uno scenario di tipo 3 “elevata gravità”, c.d. “Area arancione” (sul punto, cfr. il focus elaborato dalla Federazione).

Ne deriva che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del Dpcm del 3 novembre 2020, a partire dal 6 novembre e fino al prossimo 3 dicembre, nella sua zona territoriale sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie), nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e il take away (fino alle ore 22.00). Con riferimento alla ristorazione con asporto, viene fatto espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre non viene inibito l’accesso ai locali dei clienti per la scelta e il mero ritiro della merce. Questa la ragione per cui si ritiene che l’esercente possa consentire alla clientela di fare ingresso nel locale, a condizione che permanga il tempo strettamente necessario alla scelta, alla consegna e al pagamento della merce.

Buongiorno, sono di Roma e nel mio bar ho delle slot. Devo disattivarle per il nuovo Dpcm?

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. l), del DPCM del 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. In base a tale ultimo inciso, deve ritenersi che le attività sopra indicate debbano ritenersi inibite anche laddove svolte all’interno di un bar.

Faq: Buongiorno, avrei cortesemente bisogno di avere chiarimenti in merito alla ristorazione con consegna a domicilio nelle Regioni collocate nell’area rossa. In particolare, fino a che ora posso fornire tale servizio? Posso effettuare le consegne anche al di fuori del mio Comune?

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. c) del Dpcm del 3 novembre 2020, a partire dal 6 novembre e fino al prossimo 3 dicembre, nelle Regioni con uno scenario di tipo 4 – “massima gravità” (c.d. “Area rossa”) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery e il take away (quest’ultimo fino alle ore 22.00). Con riferimento al delivery, si prevede la necessità di rispettare le norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, ma non è prevista alcuna restrizione oraria e l’attività potrà dunque esser effettuata anche oltre le ore 22.00.

Quanto agli spostamenti fuori Comune, l’art. 3, comma 4, lett. a), del Provvedimento citato prescrive, con riferimento alle predette Regioni collocate in area rossa, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, prevedendo, tuttavia, la possibilità di spostarsi, tra l’altro, per comprovate esigenze lavorative, tra cui è ragionevole ritenere che rientrino anche quelli concernenti le consegne a domicilio. Si ritiene quindi che sia possibile effettuare il delivery anche nei confronti dei clienti residenti fuori dal Comune nel quale è ubicata l’attività.

Ancora delle Faq

Salve, sono di Messina e ho una ditta con codice Ateco 56.29.1 “mense”. Posso proseguire la mia attività?

Ai sensi dell’Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 5 novembre, la Sicilia è stata collocata, insieme alla Puglia, tra le Regioni con uno scenario di tipo 3 “elevata gravità”, c.d. “Area arancione” (sul punto, cfr. il focus elaborato dalla Federazione).

Per queste Regioni, il Dpcm del 3 novembre 2020, in vigore a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., ha previsto la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta, tra le altre, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, le cui attività potranno pertanto proseguire, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida di settore.

Buongiorno, volevo sapere se alla luce del nuovo Dpcm permane l’obbligo di esporre un cartello per indicare l’affluenza massima del locale.

Il Dpcm del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., ha confermato l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente (sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti) per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico (cfr. art. 1, comma 5).

Buongiorno, sono di Brescia e ho un ristorante. Alla luce del nuovo Dpcm, che tipo di attività posso svolgere?

Ai sensi dell’Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute, la Lombardia rientra tra le Regioni con uno scenario di tipo 4 “massima gravità”, c.d. “Area rossa” (sul punto, cfr. il focus elaborato dalla Federazione).

Con riferimento a tali zone territoriali, il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., ha previsto la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione. Restano tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie), nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e il take away (quest’ultimo fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Buongiorno, ho una ditta di produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero con codice Ateco 10.82.00 a Milano. Le chiusure stabilite per le zone rosse dal nuovo DPCM non incidono sulla mia attività, è corretto?

Si è corretto.

Per le Regioni collocate in uno scenario di tipo 4 “massima gravità”, c.d. “Area rossa” (Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute), tra cui anche la Lombardia, il Dpcm del 3 novembre 2020 (già in vigore da oggi, 6 novembre, e fino al prossimo 3 dicembre) ha previsto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23.

La sua attività, non rientrando tra quelle del commercio al dettaglio, non è soggetta a chiusura.

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