domenica 22 Dicembre 2024
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Fipe risponde ai dubbi degli esercenti per l’uso del POS dentro i bar

La Federazione: "L’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applica per qualsiasi attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi e, dunque, anche nel caso in cui oggetto di vendita siano tabacchi, gratta vinci, ricariche telefoniche ecc."

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MILANO – La Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) propone le risposte ai numerosi quesiti che i vari gestori dei bar hanno formulato in base alle novità sui pagamenti elettronici. Riportiamo di seguito alcune delle domande più comuni formulate dagli esercenti, proposte da Fipe, cercando di fare chiarezza ai dubbi più frequenti.

Faq Fipe: la risposta alle domande più frequenti

È vero che sono già operative le sanzioni per gli esercenti che non consentono ai clienti di pagare con strumenti elettronici?

Sì, ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis del D.L. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 e successive modifiche, a partire dal 30 giugno 2022 per i negoziante e i professionisti che non rispettano l’obbligo di accettare i pagamenti con strumenti di pagamento elettronico è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione negata.

Faq Fipe: L’obbligo di accettare pagamenti elettronici vale per qualsiasi importo o è prevista una soglia minima d’acquisto?

La normativa non prevede alcuna soglia minima, conseguentemente la sanzione potrà essere irrogata perfino nel caso in cui il rifiuto del pagamento con carta riguardi una somma minima.

Faq Fipe: Sono il titolare di un bar – tabacchi, l’obbligo di accettare i pagamenti in modalità digitale riguarda anche gratta vinci ecc.?

L’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applica per qualsiasi attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi e, dunque, anche nel caso in cui oggetto di vendita siano tabacchi, gratta vinci, ricariche telefoniche ecc.

Esistono ancora crediti d’imposta in favore delle imprese per l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici?

Sì, ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019, è previsto un credito d’imposta pari al 30% del valore delle commissioni bancarie addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento digitale, in favore degli esercenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

È inoltre ancora vigente la misura di cui all’art. 22 bis del decreto legge sopra citato, che prevede un credito d’imposta – fino a un massimo di 320 euro – per gli esercenti attività d’impresa che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che nel corso dell’anno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento c.d. “evoluti”, ossia strumenti di pagamento elettronici che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gli esercenti sono obbligati ad accettare anche i pagamenti con carte prepagate?

Sì, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012, e successive modifiche, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi – tra cui anche i Pubblici Esercizi – sono tenuti ad accettare, salvo i casi di “oggettiva impossibilità tecnica” (ad es. assenza di rete internet), pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.

Per essere sanzionati è necessario un singolo episodio di rifiuto di pagamento con carta o è sufficiente che l’autorità di controllo accerti l’assenza del Pos?

Per come è costruita la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012 e successive modifiche, è ragionevole ritenere che sia necessario – ai fini dell’integrazione dell’illecito – il verificarsi di (almeno) un singolo concreto episodio di mancata accettazione di un pagamento elettronico.

È quindi presumibile che nella gran parte dei casi il procedimento ispettivo/sanzionatorio si attiverà sulla base della segnalazione di un cliente al quale sia stata negata la transazione con pagamento elettronico, a seguito della quale le autorità di controllo potranno esperire le attività ispettive previste dalla legge, volte a verificare se effettivamente sia stata commessa la violazione in commento.

Ciò premesso, non è da escludere che possano scaturire conseguenze sanzionatorie anche a seguito di un’ordinaria ispezione delle forze dell’ordine: una volta accertata, in tale sede, l’assenza del c.d. Pos, sarebbe sempre facilmente verificabile (ad esempio assumendo informazioni dai clienti che abbiano appena usufruito del servizio offerto dall’esercizio) se tale assenza abbia o meno determinato delle ipotesi di mancata accettazione di un pagamento elettronico.

È possibile pagare la sanzione in misura ridotta?

No, in quanto l’art. 15, comma 4 bis del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 157/2019, stabilisce espressamente che si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ad eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.

Sono il titolare di un ristorante e ho letto che alcuni Pos offrono anche dei servizi gestionali molto utili per le attività come la mia, è così?

Sì è vero, molte PayTech oggi offrono soluzioni di pagamento innovative con una serie di servizi aggiuntivi, alcuni dei quali sono pensati specificamente per le esigenze degli esercizi di ristorazione.

Ad esempio, con la convenzione Fipe-NEXI, gli associati potranno gestire più agevolmente le comande, il servizio del food delivery e rimediare ad alcune criticità come il c.d. No Show. Per saperne di più è possibile vedere la pillola video, consultare la pagina web dedicata e contattare la Fipe-Confcommercio a cui si è associati.

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