domenica 22 Dicembre 2024
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Faq aggiornate da Fipe in risposta alle riaperture bis del 10 giugno 2021

Tutto quello che c'è da sapere per i gestori di pubblici esercizi, in un botta e risposta tra esercenti e la Federazione italiana Fipe

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ROMA – Un corposo aggiornamento delle domande più frequenti (Faq) relative alle riaperture bis: 10 giugno 2021 predisposto dalla Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi, per gli esercenti alle prese con dubbi di non semplice soluzione.

Per quanto riguarda i ricevimenti conseguenti ai matrimoni o altre cerimonie, è valida anche in zona bianca la regola che impone il possesso del c.d. green pass a tutti i partecipanti?

Come chiarito con un comunicato stampa congiunto del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dello scorso 29 maggio, anche per le Regioni collocate in zona bianca – in cui le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose risultano già consentite – trova applicazione la prescrizione concernente il necessario possesso da parte dei partecipanti di una delle certificazioni verdi previste dall’art. 9 del D.L. “Riaperture”.

Sembra utile ricordare che le “certificazioni verdi” attengono alla documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, ma la stessa può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

la guarigione dal SARS-CoV-2: con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);

l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

Faq: in zona bianca, esiste un limite massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo di un ristorante?

Ai sensi dell’Ordinanza del 4 giugno 2021 del Ministero della Salute (cfr. news Fipe), in zona bianca è previsto che, fino al prossimo 21 giugno, per le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.) il consumo al tavolo negli spazi al chiuso sia consentito per un massimo di 6 persone. Il numero potrà essere più ampio solo laddove le persone siano tutte conviventi. Sempre con riferimento alla zona bianca, nessun limite è invece previsto per i tavoli negli spazi all’aperto (clicca qui per il cartello Fipe).

Sono il titolare di un ristorante e il mio locale si trova attualmente in zona gialla. Quanto persone possono sedere allo stesso tavolo? Le regole cambiano per i tavoli all’aperto?

In zona gialla rimane confermato il limite di 4 persone per tavolo, derogabile solo laddove siano tutte conviventi. Tale limite è stabilito dall’art. 27, comma 1, secondo periodo, del DPCM dello scorso 2 marzo, disposizione tutt’ora in vigore, in quanto non espressamente modificata/superata dai provvedimenti governativi adottati successivamente (D.L. Riaperture, D.L. Riaperture-bis e Ord. Mds. 4 giugno 2021). È bene considerare che il limite risulta applicabile sia negli spazi al chiuso, che in quelli all’aperto (clicca qui per il cartello Fipe).

La certificazione verde può essere ottenuta anche a seguito del sostenimento della sola prima dose di vaccino? Che validità temporale ha?

Ai sensi delle novità apportate con il D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis”, la certificazione verde di cui all’art. 9, comma 3 del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture” – relativa all’avvenuta vaccinazione – ha validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Tale certificazione, tuttavia, è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Anche i bambini devono essere in possesso di una certificazione verde, per poter accedere ai ricevimenti conseguenti alle cerimonie?

La disposizione di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis” – secondo cui i partecipanti delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose debbano essere muniti di una delle certificazioni verdi – non prevede una specifica esenzione per i bambini. In attesa che le Istituzioni competenti forniscano gli opportuni chiarimenti sollecitati dalla Federazione, è possibile ritenere che i bambini di età inferiore ai 2 anni – per i quali non è ancora prevista la possibilità di vaccinarsi – possano partecipare anche in assenza di una certificazione verde e, quindi, senza dover effettuare un test diagnostico (il c.d. tampone). A tale conclusione si perviene applicando in via analogica la disposizione di cui all’art. 51, comma 8 del DPCM 2 marzo 2021, ai sensi del quale si prevede che “ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico”.

Con lo slittamento dell’orario del c.d. “coprifuoco”, cambia anche l’orario di chiusura degli esercizi di ristorazione?

È bene premettere che in zona bianca,ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. “Riaperture -bis” e delle “indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche” dello scorso 26 maggio, espressamente recepite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 28 maggio, viene meno ogni limitazione oraria alla circolazione e alle attività. Pertanto, tutte le attività dei servizi di ristorazione, possono esser svolte senza alcuna restrizione oraria.

Diversa regola per le zone gialle in quanto le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (art. 2 del D.L. “Riaperture-bis”). Pertanto, a partire dallo scorso 7 giugno, le attività di ristorazione possono rimanere aperte fino alle 24.00. È bene, infine, considerare che dal prossimo 21 giugno cadrà ogni limitazione oraria agli spostamenti, e conseguentemente i Pubblici Esercizi non saranno più soggetti a restrizioni orarie (fatti salvi eventuali provvedimenti nel contempo emanati dalle competenti autorità territoriali).

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