ROMA – Così Fipe – Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi: “Scongiurare una nuova chiusura generalizzata deve essere la priorità assoluta per ciascuno di noi. Ma stiamo chiudendo uno dopo l’altro. Se agli operatori della ristorazione e dell’intrattenimento viene chiesto l’ennesimo sacrificio, è necessario che lo Stato ci metta nelle condizioni di sopravvivere.
L’ultimo Dpcm avrà un effetto devastante sul catering, sui bar e soprattutto sui locali notturni e sulle imprese dell’intrattenimento. Parliamo di una mazzata sui fatturati dei pubblici esercizi da 470 milioni di euro ogni mese. Ecco perché è necessario destinare immediatamente contributi a fondo perduto per coprire i mancati incassi. Ed è necessario che sindaci e presidenti di Regione incrementino i controlli nelle zone della movida per punire i comportamenti irresponsabili e scorretti. L’obiettivo deve essere quello di ridurre al minimo indispensabile la durata delle nuove misure restrittive”.
Il Dpcm 18 ottobre 2020 stabilisce
Che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie), in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore (cfr. check lists elaborate dalla Federazione), sono consentite:
– dalle 5.00 sino alle ore 24.00, con consumo al tavolo con un numero massimo di 6 persone per singolo tavolo;
– dalle 5.00 sino alle ore 18.00, in assenza di consumo al tavolo.
La norma, oltre ad aver precisato l’orario di apertura, impone ora l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Per quanto riguarda l’indicazione del numero massimo di avventori
La Federazione ritiene che lo stesso possa essere calcolato, partendo dal layout del locale, come se al singolo tavolo fossero tutti conviventi (o comunque persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ad es. accompagnatori di disabili) salvo poi l’onere a carico dell’esercente di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti che non siano conviventi oppure non rientrino nel caso sopra indicato.
Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre u.s., viene ribadito che quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Diversamente, per le attività in cui non sia possibile effettuare consumo ai tavoli – e, quindi, non sia possibile far valere l’indicazione del punto precedente – è bene che il numero massimo sia calcolato garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori.