MILANO — Ogni dolcificante diverso da zuccheri, miele, melate e sciroppi, ricade nella categoria degli additivi alimentari.
Ogni sostanza è quindi soggetta a valutazioni scientifiche di sicurezza, ora attribuite all’Efsa, che precedono la sua autorizzazione d’impiego, se pure condizionata al rispetto delle Dga (Dosi Giornaliere Ammissibili)
Dolcifanti: non sono tutti uguali
Nella macrocategoria dei dolcificanti diversi dagli zuccheri, una prima distinzione va fatta tra
– dolcificanti ‘di massa’, in genere di origine vegetale;
– dolcificanti intensivi, quasi sempre di sintesi.
I dolcificanti (edulcoranti) sono additivi alimentari utilizzati in sostituzione dello zucchero. Sono impiegati quindi per conferire un sapore dolce agli alimenti, nella fabbricazione di prodotti alimentari a valore energetico ridotto; di prodotti non cariogeni e di alimenti senza zuccheri aggiunti per prolungarne la durata in esposizione nonché per la produzione di prodotti dietetici.
(Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994. Sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari)
Dolcificanti, le avvertenze in etichetta
La denominazione dell’alimento che contiene uno o più edulcoranti, autorizzati ai sensi del reg. CE 1333/08, deve riportare la dicitura ‘con edulcorante/i‘.
Quando invece il prodotto contiene sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più dolcificanti, il suo nome deve venire integrato ‘con zucchero/i ed edulcorante/i‘.
I prodotti contenenti aspartame, sale di aspartame, acesulfame
Questi devono inoltre riportare in etichetta l’avvertenza ‘contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)‘.
Qualora invece i cibi contengano polioli in quantità superiore al 10%, si deve comunicare ‘un consumo eccessivo può avere effetti lassativi‘. (1)
La presenza di dolcificanti emerge inoltre dalla lista ingredienti. In questo spazio, essi compaiono con il loro nome – o in alternativa il codice E … di autorizzazione – preceduto dal termine ‘edulcoranti’.
Note
(1) v. reg. UE 1169/11, Allegato III, punto 2