ROMA – Il D.L. n. 34/2020 c.d. Rilancio prevede un duplice sostegno in favore delle imprese per spese e investimenti necessari alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. Anzitutto, l’art. 120 riconosce anche ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito di imposta nella misura del 60% – fino ad un massimo di 80.000 euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alla crisi epidemiologica in corso.
Rilancio: cosa prevede il decreto
Tra gli interventi per i quali è possibile accedere al suddetto credito d’imposta figurano tutti quelli necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:
-quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
-l’acquisto di arredi di sicurezza;
-investimenti di carattere innovativo;
-l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è cedibile ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari)
Ed è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Il limite di spesa previsto per siffatta misura è particolarmente ampio, essendo pari a 2 miliardi di euro.
Discorso diverso deve farsi per l’ulteriore credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dall’art. 125, per il quale è previsto un limite di spesa ben più limitato, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020. Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a stabilire criteri e modalità di applicazione e fruizione di siffatta misura, anche al fine del rispetto del limite di spesa indicato.
Ad ogni modo, stando al testo di legge Rilancio, le imprese potranno beneficiare di un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, per:
-la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
-l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi), quali mascherine, guanti, visiere e -occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
-l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
-l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
-l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Inoltre, è bene rilevare che tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Lo stesso sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione; anche in questo caso è prevista la cedibilità a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).