lunedì 23 Dicembre 2024
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Cassa integrazione: 1.293,2 mln per ogni Provincia autonoma e Regione

Con il decreto interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse dedicate alla cassa integrazione salariale in deroga.

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ROMA – Dal sito della Federazione Pubblici Esercizi, la pubblicazione della Circolare n. 34 del 25 marzo 2020. Con il decreto interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state ripartite le risorse dedicate alla cassa integrazione salariale in deroga.

Con il decreto in commento è stato ripartito e assegnato a ciascuna Regione e Provincia autonoma l’importo di 1.293,2 milioni di euro. Quale prima quota delle risorse previste per il finanziamento della cassa integrazione salariale in deroga da parte del d.l. “Cura Italia”.

Cassa integrazione salariale in deroga: come comportarsi

Il riparto delle risorse definite dallo stesso decreto è stato effettuato sulla base della platea dei potenziali beneficiari, in base all’andamento storico della prestazione.

In caso di datori di lavoro che facciano richiesta del trattamento di cassa in deroga per unità produttive poste in almeno cinque diverse regioni o province autonome, il trattamento è riconosciuto direttamente dal Ministero del Lavoro. Per conto delle Regioni interessate secondo le modalità previste dall’art. 22 comma 1 del d.l. n. 18/2020.

Le regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto che con art.17 del d.l. n. 9/2020 erano state definite della “zona gialla” e quindi già destinatarie di uno specifico trattamento di cassa integrazione salariale in deroga ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello previsto dal d.l. “Cura Italia” possono adottare le medesime procedure per entrambi i trattamenti.

In tal senso, i trattamenti in questione potranno essere autorizzati dalle Regioni citate con un unico provvedimento di concessione della durata massima di 13 settimane

I trattamenti di cui al presente decreto saranno concessi dalle Regioni, dalle Province autonome e dal Ministero del lavoro per conto di queste, comunque nel limite delle risorse rispettivamente assegnate.

Inoltre, nel caso in cui l’Inps ravveda nel corso della propria attività di monitoraggio il raggiungimento anche in via prospettica dei limiti di spesa, le Regioni, le Province autonome e il Ministero del Lavoro non potranno più emettere provvedimenti concessori.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato al seguente link del sito Fipe, la Federazione rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Decreto interministeriale 23 marzo 2020 Ripartizione risorse cassa integrazione salariale in deroga

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