MILANO – Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo, pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha deciso di adottare misure di contenimento del contagio da Covid-19 ancor più restrittive rispetto a quelle già previste con i Dpcm dell’8 e del 9 marzo.
Le nuove misure riguardano in particolare anche il settore dei pubblici esercizi: su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) già dalla data odierna e fino al 25 marzo.
Decreto: il provvedimento chiarisce che
rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio (delivery) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
rimangono consentite le attività di mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Per completezza, è bene sottolineare che il Decreto prevede anche la sospensione di altre attività
Tra cui le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1), e le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Con la sola eccezione delle attività di lavanderia e servizi di pompe funebri e attività connesse.
Inoltre, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali vengono raccomandati:
il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti di flessibilità contrattuale; la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; lo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.