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venerdì 22 Novembre 2024
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Nuovi criteri per fruire del credito di imposta per adeguare i locali

Sono state, inoltre, definite le modalità con cui – fino al 31.12.2021 - i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, dei suindicati crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

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ROMA – A integrazione di quanto già disposto con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 250739/2020 (cfr. News Fipe), con Provvedimento n. 259854/2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Di cui all’art. 120 del D.L. “Rilancio” e del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del medesimo Decreto Legge, in fase di conversione al Senato.

Vale la pena ricordare che il credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (per un massimo di 80.000 euro) di cui all’art. 120 del D.L. “Rilancio”, è destinato a una platea piuttosto ampia in quanto spetta a esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), associazioni, fondazioni e altri enti privati; compresi gli enti del Terzo settore ed è concesso con riferimento a interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; l’acquisto di arredi di sicurezza; investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa); acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Anche il credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 (qui per un importo massimo di 60.000 euro) previsto dall’art. 125 del D.L. “Rilancio” spetta, tra gli altri, agli esercenti attività d’impresa e riguarda costi concernenti la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l’acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; ma anche l’acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Con il Provvedimento n. 259854/2020 sopra citato, viene specificato che a partire dal 20 luglio p.v. (fino al 30.11.2021 per la richiesta relativa all’art. 120 e fino al 7.09.2020 per quella di cui all’art. 125 del DL Rilancio),gli interessati dovranno indicare all’Agenzia delle Entrate,tramite apposita Comunicazione, l’ammontare delle spese già sostenute fino al mese precedente alla sottoscrizione della suindicata Comunicazione e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020. Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta (oppure uno solo) e la stessa dovrà essere inviata dal contribuente, o da un suo intermediario, telematicamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia o i canali telematici delle stessa. Dopo un massimo di 5 giorni dal momento della presentazione della Comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Novità sul credito d’imposta

Nel citato Provvedimento sono state, inoltre, definite le modalità con cui – fino al 31.12.2021 – i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, dei suindicati crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Sul punto è bene ricordare che anche in caso di cessione, restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria di tal che in capo al beneficiario originario sarà verificata l’esistenza dei presupposti, delle condizioni, della corretta determinazione dell’ammontare e del suo utilizzo, mentre sui cessionari, sarà oggetto di controllo la regolarità dell’utilizzo del credito.

Si fa altresì presente che con Circolare 20/ E dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle Entrate sui due crediti d’imposta in parola.

Con riferimento all’art. 125, si evidenzia il chiarimento secondo cui l’attività di sanificazione – finalizzata a eliminare o ridurre a quantità non significative della presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica da Covid 19 – in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori; sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impiegato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentate mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Ai fini del credito in esame, possono essere altresì aggiunte le spese sostenute per i disinfettanti impiegati, tuttavia, l’ammontare delle spese complessivamente sostenute, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

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