lunedì 23 Dicembre 2024
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Così il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza elimina il fallimento

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ROMA – Al varo il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155”, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs n. 14/2019, la cui entrata in vigore è prevista per il 15 agosto 2020 (salvo alcuni specifici articoli).

Il provvedimento risponde all’esigenza di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali prevista nella c.d. Legge Fallimentare (RD n. 267/1942) e la normativa sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento specificatamente dedicata alle persone fisiche (L. n. 3/2012), coordinando tali testi con le previsioni europee ed i princìpi elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral).

In tale ottica, tra i princìpi e i criteri direttivi previsti nella legge delega, è stata evidenziata la necessità di velocizzare la procedura per l’accertamento dello stato di crisi o d’insolvenza del debitore. E eliminare dall’ordinamento italiano il termine “fallimento” in tutte le sue declinazioni, prevedendo termini specifici, e più tecnici, per definire le varie fasi della crisi d’impresa; fino alla “liquidazione giudiziale“. Che corrisponde, appunto, a quello che sino ad oggi è conosciuto come fallimento.

L’insolvenza non è più necessariamente patologica

La nuova terminologia, oltre ad allineare l’ordinamento italiano con quella utilizzata in altri Paesi europei, risponde all’esigenza di eliminare definitivamente l’indole “afflittiva” della procedura concorsuale, tramutata in uno strumento di gestione della crisi e/o dell’insolvenza, eventi considerati non più necessariamente patologici.

Fra le principali novità normative d’interesse per le categorie rappresentate figura la previsione degli “strumenti di allerta”, volti a consentire l’emersione anticipata della crisi dell’imprenditore (artt. 12 e ss).

Obblighi di segnalazione

Essi consistono in obblighi di segnalazione da parte di particolari soggetti qualificati, quali gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, cui spetta, a ciascuno per le proprie competenze, di verificare che gli organi amministrativi valutino tempestivamente e contrastino adeguatamente gli elementi sintomatici della crisi (art. 14).

Inoltre, tale obbligo di segnalazione spetta anche ad alcuni creditori pubblici qualificati, vale a dire l’Agenzia dell’Entrate, l’Inps, l’Agente della riscossione (art. 15). In entrambi i casi, l’inottemperanza da parte dell’imprenditore agli obblighi individuati da tali soggetti conduce ad una segnalazione all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (Ocri), costituito presso le Camere di Commercio. Esso avrà il compito di promuovere un apposito procedimento volto alla composizione assistita della crisi; vale a dire, in altri termini, un accordo tra creditore e debitore.

Nuovi assetti organizzativi e amministrativi

Inoltre, la novella introduce il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi ed amministrativi – contabili adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale; nonché per il conseguente obbligo di attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della stessa crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Tale inevitabile appesantimento delle strutture aziendali, con i prevedibili costi posti a carico delle imprese, è compensato dall’esplicita previsione, nel caso di tempestiva iniziativa del debitore per l’allerta, di misure premiali (art. 24 e 25). Esse consistono: da un lato, nella congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa; dall’altro, in ipotesi di non punibilità o riduzione della pena per i reati configurabili (ad es. per il delitto di bancarotta).

Estese le ipotesi di obbligatorietà dell’organo di controllo nelle s.r.l.

Con particolare riferimento agli organi su cui grava l’obbligo di controllo ex art. 14 del Codice della crisi, va rilevato che sono state estese le ipotesi di obbligatorietà dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. Prevedendo un possibile intervento sostitutivo del Tribunale in caso di inerzia della società. In particolare tale nomina diventa obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: (i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Appare opportuno rilevare che le imprese interessate dalla suindicata modifica devono adeguarsi entro il 16 dicembre 2019 (art. 379 co. 3).

Quando si applica la liquidazione giudiziale

È bene poi considerare che la procedura di liquidazione giudiziale (ex “fallimento”) sarà applicabile alle imprese in stato di insolvenza che non dimostrino il possesso di tutti e tre i requisiti di cui all’art. 2 lett. d), vale a dire:

1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Diversamente, la presenza congiunta di tali requisiti configura la c.d. “impresa minore” che può essere sottoposta alla procedura da sovraindebitamento ex art. 268 (applicabile sia in presenza di crisi che d’insolvenza) al pari del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

A questo link il testo della Legge delega n. 155/2017
A questo link il testo del D.Lgs n. 14/2019

FONTEFipe
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