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Ecco come cambiano gli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al 2018

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ROMA – Fipe informa che è stato pubblicato in G.U il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con i correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Approvati con i Decreti Ministeriali del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018. Una delle principali modifiche che hanno interessato gli Isa – Indici sintetici di affidabilità è stata introdotta dall’art. 2, rubricato “Interventi correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale per la gestione delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa”.

Il recente decreto prevede alcuni interventi correttivi agli indici sintetici di affidabilità fiscale. Per la gestione delle imprese che transitano dal sistema contabile. Improntato al criterio di competenza, a quello di cassa o viceversa.

Obbligatorio indicare esistenze iniziali e finali

Come del resto era già previsto dagli studi di settore, il Decreto in oggetto stabilisce che anche le imprese che determinano il reddito “per cassa” dovranno necessariamente indicare nel “quadro F” le esistenze iniziali. Nonché quelle finali di magazzino.

Tale modifica consentirà al software dell’agenzia delle entrate di individuare e correttamente calcolare l’indice di affidabilità del contribuente

Tenendo così conto dell’effettivo costo del venduto. E comunque dell’effettiva quota di costo di merci che parteciperanno al calcolo.

Pertanto, il modello Isa sarà corroborato di tutte le informazioni reddituali necessarie per la corretta determinazione del “punteggio”. E’ fondamentale quindi per eventualmente accedere al “regime premiale”. O per segnalare situazioni a rischio che potrebbero essere suscettibili di segnalazioni.

Cosa sono gli indici di affidabilità

Si ricorda, infatti, che gli indici di affidabilità rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati alla verifica della normalità. Nonché della coerenza della gestione aziendale o professionale; anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta. Ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

In base al punteggio ottenuto, dal regime premiale potranno essere riconosciuti i seguenti benefìci:

1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA. E per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui;
3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;

Altri benefici

4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72;
5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Conveniente collocarsi nel regime premiale

Appare, dunque, pacifico che il contribuente avrà tutta la convenienza a collocarsi nel regime premiale; diversamente, un punteggio non del tutto soddisfacente potrebbe essere considerato come un “alert” per fini strategici di controllo del fisco.

Unitamente ad ulteriori informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributariaBasati su analisi del rischio di evasione fiscale.

Per completezza, si riportano alcune casistiche che prevedono la non applicazione degli Isa:

• ai periodi d’imposta in cui è iniziata o cessata l’attività, oppure in cui sussistono condizioni di non normale svolgimento della stessa;
• così come ai periodi in cui sono dichiarati ricavi di cui all’art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR di ammontare superiore a euro 5.164.569;

Gli altri soggetti esenti

• e ai soggetti che usufruiscono del regime forfetario ex L. 190/2014 e del regime di vantaggio ex DL 98/2011 e ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
• nonché ai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
• infine, alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate. Nonché alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

Redigere correttamente l’inventario

Appare quanto mai opportuno sensibilizzare il contribuente (che sia o meno in regime di contabilità semplificata) a redigere correttamente l’inventario delle merci in magazzino alla fine dell’anno (da sottoscrivere e conservare agli atti). Utile anche per un eventuale successivo riscontro con le risultanze delle scritture di magazzino in fase accertativa da parte del fisco.

Con l’accortezza di tenere ben presente che l’inventario deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa (presso i depositi e le unità locali); sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano invece nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

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