ROMA – In attesa di esaminare il testo ufficiale del decreto legge in oggetto e viste le numerose richieste di informazione pervenute, inviamo la presente lettera circolare per segnalare i principali punti emersi negli interventi del Presidente del Consiglio e dei Ministri intervenuti in una conferenza stampa a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri, ove è stato approvato il cosiddetto Decreto Legge “Cura Italia”.
Di seguito un sintetico riassunto:
Presidente del Consiglio Conte
Il Decreto Cura Italia (Decreto Marzo) prevede €25 miliardi, con finanziamenti complessivi per sbloccare €340 miliardi. In tal senso, il decreto costituisce un modello italiano di sostegno socio-economico all’emergenza COVID-19.
Questo è il primo passo per il mese in corso, dopodiché vi sarà un Decreto Aprile. Inoltre, sia il Ministro Gualtieri all’Eurogruppo di oggi sia lo stesso Presidente Conte al G7 lavoreranno per elaborare misure europee e interventi concertati per contenere l’impatto dell’epidemia.
Ministro Gualtieri
Il provvedimento, prima risposta organica alla crisi, impiega tutto il limite per l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento, articolato su cinque assi:
Quasi €3,5 miliardi per il SSN, la Protezione Civile e gli altri soggetti pubblici impegnati nel contrasto all’emergenza;
Più di €10 miliardi di sostegno all’occupazione per la difesa del reddito e del lavoro, estendendo ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, e altre forme di lavoro. Previsto un assegno di €600 per il mese di marzo. Si estendono il congedo parentale e il voucher babysitter, e si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori per questo mese;
Iniezione di liquidità nel sistema del credito, al fine di mobilitare circa €340 miliardi di finanziamenti all’economia reale tramite sospensione di rate di mutui e prestiti sia con il potenziamento del Fondo di garanzia sia con il Fondo Gasparrini e misure di garanzia pubblica;
Sospensione del versamento di tributi e contributi, il termine odierno viene differito al prossimo venerdì, la prossima rata al 31 maggio, fino a €2 milioni di fatturato; al di sopra di questo limite, anche per tutte le filiere più impattate dall’emergenza (incluso il trasporto merci). Il Decreto Aprile tornerà sulle scadenze con un’eventuale ulteriore estensione e rimodulazione degli interventi;
Norme ulteriori di sostegno per diversi settori.
L’Eurogruppo sarà l’occasione per discutere una comune risposta europea, fondamentale in questo frangente, che probabilmente sarà articolata sugli stessi assi dell’odierno provvedimento nazionale. I fondi europei dovrebbero sostenere il Decreto Aprile, rafforzando quindi gli interventi governativi.
Ministra Catalfo
Viene inserito uno stanziamento di circa €10 miliardi per sostenere lavoratori e famiglie:
ammortizzatori sociali (integrazione salariale incrementata di €1,3 miliardi, più €3,3 miliardi per la Cassa in deroga per tutti i datori di lavoro) e congedo parentale speciale per le famiglie a 15 giorni o, in alternativa, un voucher babysitter di €600 euro (stanziamento di €1,2 miliardi). Per il personale del SSN, il voucher babysitter è rafforzato;
ampliati i permessi della legge 104 per i mesi di marzo e aprile, da 3 a 12 giorni (stanziamento di €500 milioni);
per autonomi e liberi professionisti sono stati sbloccati €3 miliardi a tutela del periodo di inattività;
sospensione contributi previdenziali;
le procedure di licenziamento effettuate dal 23 febbraio in avanti, ossia dalla data di inizio dell’emergenza, verranno fermate;
il periodo di quarantena dei lavoratori privati verrà considerato malattia non computabile ai fini del periodo del comporto.
Gli ammortizzatori sociali in questione vengono finanziati per 9 settimane, mentre le tutele per autonomi e liberi professionisti verranno rinnovate nel Decreto Aprile.
Sapendo di fare cosa utile, vista l’eccezionalità della situazione, si anticipa un’analisi delle misure sul lavoro, slittamento dei pagamenti e strumenti di accesso al credito, sulla base delle bozze sin qui esaminate del Dl. Si invierà una circolare ufficiale a seguito dell’analisi dei testi definitivi, non appena saranno disponibili.
Misure sul lavoro
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020 e, in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS
La domanda, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Ai periodi di assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19” non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 seguenti:
– (art. 11) obbligo di indicazione della causale;
– (articolo 14)procedure d’informazione e consultazione sindacale fatto salvo l’obbligo d’informazione, consultazione ed esame congiunto svolti in via telematica entro i tre giorni successivi alla richiesta;
– (30, comma 2) presentazione della domanda di integrazione salariale non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– (articolo 4, commi 1) per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale (assegno di solidarietà) durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
– (art. 29, comma 3) durata massima dell’assegno ordinario di 26 settimane in un biennio mobile;
– (art. 29, comma 4, secondo periodo) per l’anno 2020limite altetto aziendalesecondo cui le prestazioni del Fondo sono determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro;
– (art. 29, comma 8) contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni;
– (art. 1 comma 2) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro dei lavoratori beneficiari di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per i quali è in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
L’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori).
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Non è richiesto ai beneficiari un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Non è prevista contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Dall’entrata in vigore del decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:
– per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale (articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
– per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604).
Misure sui pagamenti
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Si applicano a attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub nonché a discoteche, sale da ballo e nightclub le disposizioni che seguono:
A) Sono sospesi fino al 30 aprile 2020:
A1) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta;
A2) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
B) Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad esclusione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 prorogata al 31 marzo. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Gli interventi vengono modulati in funzione della dimensione delle imprese per classi di fatturato.
Rimessione in termini per i versamenti
Per le imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Misure sul credito
Fondo Centrale di Garanzia
Di seguito le misure più significative che si applicano alle imprese rappresentate per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia;
d) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
e) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Mutui prima casa (cd. “Fondo Gasparrini”)
Sono ammessi, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, ai benefici del Fondo (pagamento degli interessi con esclusione della componente dello spread maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione dei mutui) i lavoratori autonomi che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Misure di sostegno finanziario
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il
periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Credito d’imposta per botteghe e negozi (ammessi i pubblici esercizi)
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività che non sono state sospese sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.
Si sottolinea che le norme sopra riportate andranno verificate con il testo definitivo ancora non disponibile. Nelle prossime ore sarà cura della Fipe inviare con circolari ufficiali il quadro definitivo degli strumenti disponibili per le imprese associate.