“I titolari di bar e ristoranti non possono essere ritenuti responsabili dei comportamenti molesti messi in atto dai loro clienti al di fuori del locale. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo scorso, accogliendo così il ricorso presentato da un esercente che il Tribunale di Torino aveva invece condannato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, disponendo anche il sequestro cautelare del locale”: lo riporta Confesercenti in una nota.
Rumori – Secondo la Cassazione “l’esercente non dovrà reputarsi responsabile per schiamazzi posti in essere all’esterno del suo bar, qualora risulti essersi già attivato tramite l’esposizione di cartelli espressamente finalizzati a prevenire rumori molesti da parte di clienti ed avventori”. La Corte, “in questo modo, distingue tra i rumori molesti generati dalla clientela all’interno dell’esercizio – le cui responsabilità ricadono effettivamente sul gestore – da quelli prodotti all’esterno”.
Quiete – “Ciò significa, dunque, che il titolare di un pubblico esercizio è obbligato, in quanto tale, a controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non degeneri in “condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza” e sarà quindi chiamato a rispondere del reato di disturbo ogni qual volta i rumori molesti provocati dagli avventori del suo locale siano riconducibili con oggettivo nesso causale al mancato esercizio del predetto onere di sorveglianza”.
Locale – “Quando, invece, il reato di disturbo del riposo da parte dei frequentatori ha luogo all’esterno del locale, il titolare non ne risponderà qualora comprovi di aver esposto al di fuori del locale cartelli recanti l’invito per la clientela ad evitare rumori molesti”.