domenica 22 Dicembre 2024
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Sara Mason e Claudia Carroccia, Olam Italia, al talk Comunicaffè di Sigep: “Cosa cambierà l’Eudr per le piccole realtà”

"La maggior parte dei clienti che comprano sdoganato sono micro e piccole imprese, dunque, sono soggetti ai requisiti riportati nell’art. 5 (3) dell’Eudr, nel quale si delineano gli obblighi specifici in materia di conservazione delle informazioni e i requisiti della due diligence. Questo approccio articolato garantisce che, sebbene la conservazione ambientale rimanga fondamentale, le entità più piccole non siano sopraffatte da requisiti normativi di cui difficilmente possono avere il controllo"

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Claudia Carroccia, quality and sustainability Olam Italia, ha condiviso al convegno Comunicaffè, in occasione della Fiera di Sigep, il suo punto di vista nei confronti dell’Eudr (Regolamento sulla deforestazione europeo), grazie al quale le aziende dovranno garantire che i loro prodotti siano a deforestazione-zero e legali. All’intervento di Carroccia erano presenti anche Alessandro Mazzocco, direttore generale Olam Italia, e Sara Mason, head of substainability engagement coffee di ofi. Leggiamo di seguito le loro considerazioni.

Esplorando l’Eudr: uno sguardo più vicino alle piccole imprese

di Sara Mason

RIMINI – Il Regolamento sulla deforestazione europeo (Eudr) sta rivoluzionando il panorama delle aziende europee coinvolte nel caffè. Questo regolamento, creato per combattere la deforestazione e il degrado forestale, comporta specifiche implicazioni per le compagnie coinvolte nella produzione e nel commercio delle materie prime, come il caffè, cacao, soia, bovini, olio di palma, gomma e legno.

Con l’Eudr, le aziende devono garantire che i loro prodotti siano a deforestazione-zero e legali. Pertanto, le aziende dovranno dimostrare i dati sulla tracciabilità, sorvegliare la due diligence sulle catene di approvvigionamento e presentare per ciascuna spedizione delle dichiarazioni complete di due diligence al sistema informativo online dell’UE.

E’ fondamentale notare che le richieste dell’Eudr non sono uguali per tutti ma variano per le aziende di piccole dimensioni.

Un percorso creato su misura per le piccole e medie imprese

Le imprese di micro, piccole e medie (pmi) dimensioni seguono regole differenti come indicato all’art. 3(1) della direttiva 2013/34/EU. Secondo questa direttiva, infatti, le aziende di micro, piccole e medie (pmi) dimensioni sono tali quando rientrano in almeno due dei tre seguenti criteri: bilancio, fatturato netto e numero medio dei dipendenti.

L’applicazione dell’Eudr per le micro e piccole imprese è stata scaglionata. Infatti, mentre il regolamento si applica dal 30 dicembre 2024 per la maggior parte degli operatori, per le micro e piccole imprese, costituite entro il 31 dicembre 2020, l’applicazione del regolamento parte dal 30 giugno 2025

Clienti che acquistano caffè sdoganato

La maggior parte dei clienti che comprano sdoganato sono micro e piccole imprese, dunque, sono soggetti ai requisiti riportati nell’art. 5 (3) dell’Eudr, nel quale si delineano gli obblighi specifici in materia di conservazione delle informazioni e i requisiti della due diligence.

Questo approccio articolato garantisce che, sebbene la conservazione ambientale rimanga fondamentale, le entità più piccole non siano sopraffatte da requisiti normativi di cui difficilmente possono avere il controllo.

Mentre ci muoviamo in questo nuovo panorama normativo, introdotto dall’impegno dell’UE per combattere la deforestazione, comprendere questi diversi percorsi è fondamentale.

Per le pmi, in particolare, la consapevolezza della loro posizione unica all’interno di questo Regolamento può servire per la pianificazione strategica e gli sforzi di conformità, poiché, contribuiscono alla costruzione di un futuro più verde“.

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