MILANO – La domanda sulla fiscalità indiretta per caffè in cialde e capsule tiene sempre banco. Anche per una legislazione che, come è d’abitudine, non è chiarissima. Ma gli esperti esistono per proprio per spiegare queste complessità!
Allora esaminiamo la domanda che si fanno spesso gli operatori, magari neo imprenditori, nel settore di vendita di capsule o cialde di caffè presso il domicilio del consumatori per la maggioranza famiglie, consumatori finali.
La vendita di cialde era notoriamente al 4% fino all’abrogazione, 1° gennaio 2014. Il problema sorge nel 2016: fino al mese di novembre tutti hanno fatturato al 10%, poi la circolare 103 del 17 novembre 2016 ha confuso tutti gli operatori del settore.
La maggior parte degli operatori all’epoca ha seguito l’interpretazione come da circolare che detta le seguenti parole: «L’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo in caso in cui l’acquirente della cialda/capsula sia l’effettivo utilizzatore della stessa in qualità di consumatore finale».
Resta la domanda: l’Iva sulle cialde da caffè presso le famiglie è al 10%, al 4% o al 22%?
Ecco come ha risposto il 18 novembre 2016 Giorgio Confente, esperto di Fisco Più. Risposta datata ma quanto mai attuale per chiarire ogni dubbio.
Disco verde all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% sugli acquisti di caffè e altre bevande in cialde o capsule. La Risoluzione n. 103/E diramata il 17 novembre 2016 dalle Entrate estende il trattamento agevolato IVA che si applica alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde in stabilimenti, case di cura, uffici e scuole anche al datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori e ai soggetti privati che prendono a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.
La precisazione segue la specifica richiesta di un contribuente di avere dalle Entrate una consulenza giuridica sul tema.
In entrambi i casi posti all’attenzione dell’Agenzia (soggetti con Partita IVA e soggetti privati) si potrà applicare l’aliquota agevolata del 10% prevista in generale, ai sensi del della Tabella A, parte III, n. 121) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le somministrazioni di alimenti e bevande trattandosi di casi in cui l’acquirente della capsula/cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale.
“Al caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori” è specificato nella Risoluzione n. 103/E. Si applica (…) l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde o capsule in capo allo stesso”. E altrettanto vale per il soggetto privato. Che, preso in comodato o a noleggio il distributore di bevande, acquista in un secondo momento le cialde/capsule. A condizione, però, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.
“Si riconosce l’esistenza di una somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde, soggetta all’aliquota ridotta del 10 per cento – indicano le Entrate – solo quando la cessione di dette capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti. Che utilizzano distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società”.
E nel caso di passaggi intermedi di caffè in cialde o capsule
E nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde? L’aliquota applicabile rimane quella propria del particolare prodotto ceduto. In relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale.
Giorgio Confente