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lunedì 04 Novembre 2024
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Buoni pasto nei bar: la quota esente passa da 7 a 8 € se in formato elettronico

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ROMA – Buoni pasto, si cambia. La nuova disciplina del regime fiscale dei buoni è infatti introdotta dalla Legge di bilancio per l’anno 2020 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019. E le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020. Una nota della Fipe – Federazione Italiana Pubblici esercizi – ne riassume quelle di maggior interesse per la categoria:

  • la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia IVA e accise;
  • la previsione dell’obbligo di esposizione nei pubblici esercizi di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking;
  • l’attribuzione di rimborsi in denaro in favore di chi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, effettui abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici;
  • l’istituzione della Plastic Tax (imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego) e della Sugar tax (imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate);
  • la modifica del regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico;
  • l’abrogazione della c.d. “flat tax” per i soggetti con ricavi da euro 65.001 a euro 100.000;
  • l’indizione di una gara per l’affidamento di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro;
  • l’incremento del prelievo erariale unico sulle vincite sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b);
  • la riforma dell’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili – IMU – e il Tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo
  • l’istituzione di un canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, a partire dal 1° gennaio 2021, riunisca in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, e il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.

Per un approfondimento in materia si invita alla lettura del dossier redatto dalla Federazione e del testo di legge.

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