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sabato 23 Novembre 2024
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Bonus Pubblicità 2023: fino al 31 marzo è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

 Rispetto all’anno 2022: - Viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, pertanto il credito d’imposta è concesso nella misura del 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati; - Viene richiesto il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto

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MILANO – Informiamo tutti i nostri inserzionisti e i lettori della possibilità di inviare fino al 31 marzo la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i consueti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Da qust’anno il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa anche online purché con direttore responsabile e registrata presso il Tribunale, come è appunto Comunicaffè.

 Rispetto al 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, pertanto il credito d’imposta è concesso nella misura del 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati;
  • è richiesto il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto

all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;

  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o

L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa.

Il bonus pubblicità

Per ottenere il credito investimenti pubblicitari è necessario inviare due comunicazioni, una preventiva nel mese di marzo denominata ‘’comunicazione per l’accesso al credito d’imposta’’ ipotizzando il totale degli investimenti pubblicitari effettuati e da effettuare nel corso dell’anno 2023 e una a consuntivo indicando gli investimenti effettivamente realizzati.

Sono esclusi dalla concessione del credito d’imposta:

  • i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio;
  • i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili.
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