ROMA — Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 231/2017, che adegua la normativa nazionale. E sanziona la violazione delle disposizioni previste dal Regolamento UE 1169/2011. Volto ad assicurare una adeguata informazione sugli alimenti ai consumatori.
La Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ha diffuso una nota in cui riassume le disposizione di maggiore interesse per le imprese.
Le disposizioni di maggior interesse per le imprese rappresentate riguardano:
- l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità. Ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta. Facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
- la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro). Oltre che per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista. (da 1.000 a 8.000 euro). Esiste inoltre la possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
- Poi, la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto;
- l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.
La Fipe ha inoltre predisposto un software per la gestione degli allergeni (http://fipe.allergeni.net/).
Per maggiori informazioni
Fipe consiglia poi di rivolgersi alla Fipe territoriale di competenza geografica. L’elenco delle sedi è disponibile al seguente link.