ROMA – L’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ribadisce il principio secondo cui è vietato applicare ai consumatori un sovrapprezzo per l’uso di specifici strumenti di pagamento, secondo quanto stabilito dall’art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.
Così la Fipe – Federazione italiana pubblici esercizi – in una nota diramata lunedì, 10 dicembre.
In altri termini – si legge nella nota – gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
L’Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione ex art. 27 Codice del Consumo.
Ecco dunque il link con la Comunicazione dell’Agcm.