MILANO – L’art. 1 pto 2) del Dpcm dell’ 11marzo 2020 stabilisce la chiusura al pubblico delle attività che svolgono servizio di ristorazione (codice ateco 56 – l’elenco completo è consultabile sul nostro sito internet). Con l’eccezione delle mense (ad es. negli ospedali), dei catering continuativi su base contrattuale (ad es. nei servizi aerei. E degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimenti di carburanti lungo le reti stradali, autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie; aeroportuali, lacustri a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tuttavia, anche considerato che le restrizioni in atto stanno diventando via via più stringenti, al fine di garantire un servizio che può risultare particolarmente utile in questo momento ai cittadini, le attività di ristorazione possono effettuare la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
A domicilio: un servizio, da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o Scia
Né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali. Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti. Essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.
In conclusione, fatta salva la necessità di garantire tutte gli adempimenti igienico sanitari, allo stato non si rinvengono norme che prevedano specifici adempimenti abilitativi per il delivery.
Vale la pena ricordare che l’esercente potrà realizzare tale servizio a domicilio autonomamente
Oppure avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, con piattaforma specializzata). Nel primo caso, l’azienda dovrà assicurare che siano rispettate le norme igienico sanitarie sia per il confezionamento (con eventuale aggiornamento del manuale di haccp nel caso in cui, precedentemente, tale servizio non fosse stato previsto) che per il trasporto, garantendo, in questa fase di emergenza sanitaria; che al momento della consegna sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Nel caso di consegna a domicilio tramite aziende terze, invece, saranno queste a dover garantire all’esercente il rispetto delle prescrizioni di sicurezza igienico sanitarie da parte di chi effettivamente consegnerà il pasto. Mentre l’esercente sarà tenuto ad aggiornare l’elenco dei fornitori e ad acquisire tra la propria documentazione le procedure di sicurezza igienico-sanitaria adottate dal fornitore.