CIMBALI M2
lunedì 25 Novembre 2024
  • CIMBALI M2

Locali pubblici: quanto è legittimo vietare l’ingresso agli animali domestici?

Alcuni comuni subordinano la validità del divieto di accesso a comprovati motivi igienico-sanitari; altri ammettono gli animali solo in presenza di salette. Ma non c'è chiarezza

Da leggere

  • Dalla Corte
TME Cialdy Evo
Demus Lab - Analisi, R&S, consulenza e formazione sul caffè

MILANO – Molto spesso fuori da bar, ristoranti e negozi della penisola è affisso il cartello “io non posso entrare“. Con l’immagine di un cagnolino, a dichiarare che in quei luoghi gli amici a quattro zampe non sono graditi. L’ingresso agli animali domestici non è spesso tollerata nei pubblici esercizi.

Ma è sempre legittimo apporre un simile cartello?

Animali dentro i locali: da poco caduto il tabù

Ovvero la paura della presenza di cani all’interno di locali in cui si somministrano cibi e bevande, in quanto incompatibile con le norme igienico-sanitarie.

Con la conseguenza che se si decide di ammettere Fido non si fa nulla di male. A meno che non lo si faccia entrare anche nei luoghi in cui i cibi e le bevande sono preparati, nel qual caso le cose cambiano e si rischia una bella sanzione.

Se si legge la questione in senso opposto, però, non si riesce ad avere una grande chiarezza su come comportarsi.

Il divieto di accesso dei cani è sempre valido? La scelta è nella totale discrezionalità del gestore?

In generale sembrerebbe di sì. Dato che la normativa nazionale non si occupa della questione in maniera chiara e la maggior parte dei Comuni e delle Regioni non pongono previsioni particolari in materia lasciando nei fatti l’incertezza.

Alcuni regolamenti locali poi, pur essendosi occupati della questione, non hanno detto nulla in particolare; se non che il divieto assoluto di accesso può aversi solo per ragioni igienico-sanitarie.

Non è mancata qualche amministrazione che ha deciso di fare qualcosa in più

Regolamentando più approfonditamente la presenza degli amici a quattro zampe nei pubblici esercizi. A seconda dei casi, aiutando od ostacolando i sempre più numerosi cittadini che decidono di adottare un cane a condurre una vita tranquilla insieme all’animale.

Il riferimento va, innanzitutto, al Comune di Torino

Qui, l’articolo 23 del Regolamento per la tutela degli animali, stabilisce innanzitutto la regola generale in forza della quale i cani condotti con guinzaglio e museruola possono accedere liberamente nei locali aperti al pubblico e negli uffici pubblici. Inoltre, tale regola perde di validità solo quando nel locale è affisso un cartello di divieto.

Ma il regolamento non si limita a questo

In esso si precisa anche che tale ultimo cartello è valido solo se alla sua base ci sono delle ragioni igienico-sanitarie comprovate; Motivi che il responsabile del locale deve preventivamente comunicare per iscritto all’Ufficio Tutela Animali del Comune.

Il Comune di Faenza

Ha invece previsto che i gestori dei locali possono ammettere clienti con cani al seguito solo se riservano una saletta apposita a tutti gli avventori accompagnati da amici a quattro zampe.

Difficile capire come comportarsi

Insomma, nella totale incertezza, le situazioni che si possono trovare a seconda del Comune nel quale si vive o si va in vacanza sono completamente diverse.

Rendono così davvero difficile capire come comportarsi quando si è a spasso con Fido. Di certo, per ora se si vede il cartello di divieto e non si conosce bene la normativa comunale, è meglio restare fuori.

 

CIMBALI M2
  • Brambati

Ultime Notizie

  • Water and more
  • Carte Dozio