MILANO – IVS Group S.A. informa che in data 14 giugno 2016 l’Autorità Garante per la Concorrenze e il Mercato italiana (AGCM) ha comunicato a IVS Italia SpA (controllata al 100% da IVS Group), unitamente ad altre 13 società attive nel settore del vending, nonché a Confida, l’associazione che con circa 470 associati riunisce i principali operatori della filiera del vending italiana, la chiusura e le decisioni assunte con riferimento alla procedura aperta nei loro confronti nel lontano luglio 2014.
La Commissione della AGCM ha stabilito che le parti oggetto della procedura (tra cui IVS Italia) avrebbero messo in atto, dal 2011 al 2014, comportamenti volti a limitare la concorrenza nel settore del vending in Italia e asseritamente consistenti nel coordinamento di politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti del procedimento, su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela.
In base alla decisione della AGCM, a IVS Italia S.p.A. è stata comminata una sanzione di Euro 31.917.662 (la legge che prevede che possa essere comminata una sanzione massima pari al 10% del fatturato realizzato in Italia dai soggetti interessati; Art.15 Legge 287/90).
Il bilancio di IVS Italia SpA e il bilancio consolidato di IVS Group al 31-12-2015, approvato dalla assemblea del 10 maggio 2016, includevano già un accantonamento pari a Euro 28,574 milioni (pari al 10% del fatturato riferibile a IVS Italia nel 2014; la sanzione della AGCM ha invece considerato il 2015).
La decisione dalla AGCM è appellabile, da tutte le parti interessate, di fronte al TAR-Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e poi, in secondo grado, di fronte al Consiglio di Stato. IVS Italia SpA, nell’assoluta convinzione della correttezza del proprio operato e considerando errate ed infondate le conclusioni a cui è giunta la AGCM, è intenzionata a proporre tale ricorso in ogni sede e livello giudiziario previsto dalla normativa.
Nel merito, IVS Group ritiene che le conclusioni a cui è giunta la AGCM siano fondamentalmente errate, in quanto basate su assunzioni incomplete, su ragionamenti esclusivamente teorici, su estratti decontestualizzati di comunicazioni estrapolate secondo una logica di cherrypicking e dunque essenzialmente strumentalizzate.
L’analisi tecnica su cui la AGCM ha basato le sue conclusioni ha infatti ignorato tutte le peculiari modalità di funzionamento del
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