Quanti caffè si consumano negli studi professionali tra una riunione e l’altra? Quante volte si chiama il ragazzo del bar per le consumazioni in favore dei clienti più importanti? In realtà, in questi casi, bisognerebbe conservare i relativi documenti fiscali perché il professionista può dedurre tali costi dalla dichiarazione. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Anche il consumo, all’interno di uno studio professionale associato, di bevande come acqua minerale e caffè è assoggettato a un trattamento di favore ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi.
1 | IMPOSTE SUL REDDITO
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, il costo del caffè – tanto per quello servito ai clienti e ai dipendenti, quanto persino per quello consumato dallo stesso professionista – è una spesa che, sebbene non strettamente inerente alla prestazione professionale, può rientrare tra quelle sostenute per migliorare il servizio svolto. Dunque, detta spesa potrebbe essere deducibile integralmente applicando il cosiddetto “principio di cassa”.
Lo stesso discorso vale per le bevande, ma con una precisazione. La deduzione, in questo caso, può essere del 100% (integrale) solo a condizione che gli acquisti siano destinati a essere somministrati con distributori automatici. Diversamente, il costo sarà deducibile esclusivamente nella misura del 75% [1].
2 | IVA
Per quanto riguarda l’Iva, se la somministrazione viene effettuata con distributori automatici, l’imposta sarà integralmente detraibile. In verità, su questo aspetto bisogna fare una precisazione: la norma [2] prevede la deduzione solo per imprese e non, invece, per i professionisti.
Tuttavia, non tutti concordano su una interpretazione letterale della disposizione. Infatti, secondo alcuni autori, agli oneri citati è attribuibile la qualificazione di spese di rappresentanza e, come tali, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo [3], il costo è deducibile integralmente entro il limite massimo dell1% dei compensi.
Inoltre, se il costo unitario non supera i 50 euro [4], la detraibilità dell’Iva è consentita da altre disposizioni [5].
[1] Art. 54 del Tuir.
[2] Art. 19–bis1, lettera f, del Dpr 633/1972.
[3] Art. 54 del Tuir.
[4] A riguardo, il limite è stato elevato dal Dlgs 175/2014 con decorrenza dal 13 dicembre 2014. In precedenza, esso ammontava a 25,82 euro.
[5] Lettera h dell’art. 19–bis1 del Dpr 633/1972.
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