MILANO – Dal 7 settembre sarà possibile accedere alla piattaforma per verificare il possesso dei requisiti tecnici rispetto al Bonus Fiere. In sede di conversione in legge del DL 50/2022 (c.d. decreto “Aiuti”), mediante introduzione dell’art. 25-bis, è stata prevista la concessione di un buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. I termini e le modalità di presentazione delle relative istanze di agevolazione sono stati definiti con il DM 4 agosto 2022.
Bonus Fiere: chi sono i soggetti interessati
Si tratta di un buono del valore di 10.000 euro, da rilasciare alle imprese, aventi sede operativa in Italia, che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
(http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazio-%20ni-fieristiche-2662/).
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
Dove e quando comunicare le informazioni necessarie per il Bonus Fiere
A tal fine, va presentata apposita istanza mediante la piattaforma telematica che sarà resa accessibile nell’apposita sezione del sito web del MISE (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buo-%20no-
fiere).
Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.
A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Nell’istanza, è riportato l’indirizzo PEC dell’impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
All’atto della presentazione della richiesta, occorre altresì fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma, in cui attestare la sussistenza dei requisiti di carattere soggettivo per accedere all’agevolazione.
Il buono è rilasciato, mediante invio all’indirizzo PEC comunicato, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nel limite delle risorse disponibili, pari a 34 milioni di euro.
Entro la data di scadenza del buono i beneficiari devono presentare, mediante la suddetta piattaforma, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti, allegando copia del buono e delle fatture, con il dettaglio dei relativi costi, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, pena la revoca dell’agevolazione.
Il rimborso Bonus Fiere:
– è erogabile nella misura massima del 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti,
entro il limite massimo del valore del buono assegnato;
– è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda di concessione
del buono, entro il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione in esame opera nei limiti e alle condizioni del regime “de minimis”.