giovedì 19 Dicembre 2024
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GTTC/UNESCO – Caffè espresso italiano tradizionale: ecco i documenti del progetto per il varo dell’operazione con l’Unesco

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MILANO – Il presidente del Gruppo triveneto torrefattori di caffè, il conte Giorgio Caballini di Sassoferrato, ci ha inviato l’atto costitutivo del “Consorzio di tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale” con l’allegata procura chiedendone la pubblicazione. Richiesta che un Media non può che accogliere e integralmente.

Ricordiamo che, in occasione dei festeggiamenti del 25 maggio per il 60° anniversario di fondazione del GTTC,
sono intervenuti due illustri relatori, l’architetto professor Pietro Laureano ed il perito industriale Luca Fabbri entrambi esperti dell’UNESCO i quali hanno presentato la proposta fatta dal Presidente del Gruppo Triveneto affinché il Caffè Espresso
Italiano Tradizionale possa essere inserito nel Patrimonio Immateriale dell’Unesco.
L’argomento ha suscitato enorme interesse.

Il progetto è già in fase avanzata e l’atto costitutivo è stato fissato per il 22 luglio p.v. alle ore 16 presso lo Studio del Notaio Giuseppe Ferretto di Conegliano (Via Carducci 24).

Tutti coloro che aderiranno alla costituzione del Consorzio potranno fregiarsi di essere stati tra i Soci Fondatori dello stesso augurandoci che l’iniziativa abbia successo.

Ecco i due documenti che raccontano la nascita di questo progetto per il caffè espresso italiano tradizionale

Repertorio N.                                                                                               Raccolta N.

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO VOLONTARIO

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

(BOZZA)

L’anno duemilaquattordici, il giorno …. del mese di …..

(    /    /       )

in ….., in Via ……. presso …….. ove richiesto, alle ore

 

Innanzi a me, dottor ….., Notaio in ……, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, sono comparsi i signori:

–              ……., nato a ….., domiciliato a ……, c.f……, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della società ……, con sede ….., cap. soc., iscritta al R.I. di ….

 

(seguono i nomi dei partecipanti e delle società rappresentate)

 

comparenti tutti cittadini italiani della cui identità io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

 

ART.1) E’ costituito tra le società ……. un Consorzio volontario tra imprese ed enti del settore del caffè denominato “CONSORZIO DI TUTELA DEL CAFFE’ ESPRESSO ITALIANO TRADIZIONALE”.

 

ART.2) Il Consorzio ha sede in …… via  ….. n.

 

ART.3) La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050, …….

 

ART.4) L’oggetto del Consorzio, che non ha scopo di lucro, è quello previsto dall’art. 4) dello Statuto consortile che viene allegato al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per espressa richiesta dei comparenti.

 

ART.5) Il fondo consortile è di  …..

 

ART.6) Il consiglio direttivo è composto da un massimo di cinque membri, tutti eletti dall’Assemblea che ne determina il numero e la loro durata in carica, tra i quali l’Assemblea designa il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio. Possono essere eletti Consiglieri, Presidente e Vicepresidente del Consorzio anche soggetti non consorziati.

Seduta stante viene nominato il primo Consiglio direttivo del Consorzio, composto da 3 (5) membri, che durerà in carica per tre esercizi, quindi fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016, nelle persone dei signori:

–       …….., consigliere e Presidente del Consorzio.

–       …….., consigliere e Vice Presidente

–       ……… consigliere

 

ART.7) Spese e onorari del presente atto sono a carico del Consorzio.

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO CONSORTILE

 

Art.1 – COSTITUZIONE

E’ costituito sotto la denominazione “CONSORZIO DI TUTELA DEL CAFFE’ ESPRESSO ITALIANO TRADIZIONALE” un Consorzio volontario tra imprese e/o enti del settore del caffè (di seguito indicato per brevità “Consorzio”).

Il Consorzio è retto dalle norme del Codice Civile, da tutte le leggi speciali riguardanti la materia e dalle disposizioni del presente Statuto.

 

Art. 2 – DURATA

La durata del Consorzio é fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento, che dovranno essere approvati dall’Assemblea con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

Art. 3 – SEDE

Il Consorzio ha sede legale nel comune di Treviso.

Si stabilisce che la sede legale del Consorzio dovrà essere sempre in provincia di Treviso e l’eventuale trasferimento fuori dalla provincia potrà essere effettuata dall’assemblea con il voto favorevole di TUTTI i presenti, così pure la modifica al presente comma.

La sede del Consorzio sopra stabilita costituisce l’ufficio ai sensi dell’art. 2612 del Codice Civile con conseguente Iscrizione del Consorzio, nei termini ivi stabiliti, presso il Registro delle Imprese.

 

Art. 4 – SCOPO ED OGGETTO

Il Consorzio ha come scopo e oggetto principale la promozione, la valorizzazione e la tutela del caffè espresso italiano tradizionale presso gli operatori del settore e presso i consumatori, principalmente mediante la richiesta per ottenere il riconoscimento da parte dell’Unesco del caffè espresso italiano tradizionale quale patrimonio immateriale dell’umanità.

Il Consorzio potrà quindi effettuare tutte le attività finalizzate allo scopo consortile quali, a titolo meramente esemplificativo:

–            istituire disciplinari o regolamenti per le imprese associate, nonché vigilare sulla loro osservanza da parte di quest’ultime;

–            promuovere in Italia e/o all’estero attività di presentazione e  degustazione del caffè espresso tradizionale italiano, anche attraverso l’organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, convegni e ogni altro tipo di manifestazioni pubbliche e private;

–            promuovere ogni azione di tutela e di salvaguardia del caffè espresso italiano tradizionale da abusi, da plagio, da atti di concorrenza sleale, da contraffazioni, dall’uso improprio della denominazione e da comportamenti comunque lesivi.

Il Consorzio potrà, inoltre, compiere, compatibilmente con le norme vigenti, qualunque operazione mobiliare o finanziaria, purché non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, necessaria od utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, l’assunzione a solo scopo d’investimento e non di collocamento, in via diretta od indiretta, di partecipazioni in società od enti aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio, nonché far parte di associazioni e/o di consorzi aventi per oggetto attività analoghe o connesse con le proprie.

Il Consorzio potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di Legge, sia di quelle disposte dalla U.E., che dalla Stato, dalla Ragione e da Enti Locali, nonché di finanziamenti e contributi disposti da Organismi pubblici e/o privati.

 

Art.5 – AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

Il Consorzio è aperto all’adesione di altri imprenditori o enti, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.

Possono entrare a far parte del Consorzio le imprese e gli enti del settore del caffè, quali torrefattori, produttori di caffè e di macchine per il caffè  e di altre attrezzature inerenti alla produzione od erogazione del caffè che condividano lo scopo consortile ed abbiamo la sede e la produzione in Italia.

Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Nella domanda dovranno dichiarare di aderire allo scopo consortile, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e di accettarle integralmente.

L’accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Il rifiuto della domanda di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa. Il nuovo consorziato, entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell’accoglimento della sua domanda, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile e il contributo annuale relativo all’anno in corso alla data di accoglimento della domanda di ammissione, nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 8.

 

Art.6 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

Il Consorzio non risponderà in nessun caso per le obbligazioni dei propri soci, sia che esse siano sorte prima sia dopo la data di costituzione del Consorzio.

 

Art.7 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Il Consorziato potrà recedere dal Consorzio dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 3 mesi interi prima della fine di ciascun anno solare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso diverrà efficace a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla ricezione della suddetta comunicazione.

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato che:

a)    abbia perduto i requisiti prescritti per l’ammissione;

b)    non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;

c)    si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio;

d)    non ottemperi alle deliberazioni dell’Assemblea e/o del Consiglio;

e)    sia sottoposto a procedure concorsuali, inabilitato o interdetto.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

In caso di recesso o di esclusione, il consorziato non ha diritto a rimborsi, risarcimenti o indennizzi a nessun titolo, ragione o causa.

Qualsiasi responsabilità e/o onere derivanti al consorzio da inadempimento contrattuale, nei contratti tra il Consorzio stesso ed i fornitori e/o i terzi, causato dal recesso o esclusione di un consorziato, saranno a carico di quest’ultimo.

 

Art.8 – FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI

Il fondo Consortile è inizialmente fissato in complessivi …………………………………corrispondenti alla somma dei contributi iniziali dei consorziati fondatori del Consorzio.

La quota di partecipazione di ciascun consorziato è espressa da un contributo iniziale al fondo consortile stabilito nella misura di 2.500,00 Euro (duemilacinquecento/00), per ciascun consorziato.

Per i nuovi consorziati il contributo iniziale può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo nella misura massima del 8% (otto per cento). Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato dall’Assemblea. Il contributo iniziale deve essere versato a richiesta del Consiglio Direttivo. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio, mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo potrà deliberare altresì contributi straordinari qualora il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia beneficiato.

 

Art.9 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

a)    l’assemblea dei consorziati;

b)    il Consiglio direttivo;

c)    il Presidente;

d)    il Collegio dei revisori.

 

Art.10 – ASSEMBLEA

L’assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

L’Assemblea dei consorziati si riunisce mediante convocazione scritta del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente ovvero, qualora questo ultimo sia impedito, del Consigliere più anziano di età. La convocazione avverrà con lettera, consegnata anche a mano con firma di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatta pervenire almeno otto giorni prima dell’assemblea ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato e che risultino espressamente dal libro dei consorziati, fermo restando che quelli tra i consorziati che non intendono indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l’indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata, A.R. o consegnata direttamente a mano).

L’Assemblea dei consorziati sarà convocata almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 2615 bis del Codice Civile, ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente ovvero il Consigliere più anziano di età, lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta esplicita domanda da parte di almeno il 40% (quaranta per cento) dei consorziati aventi diritto al voto.

Pur mancando la suddetta convocazione l’Assemblea dei consorziati è validamente costituita qualora sia presente la totalità dei membri rappresentati dei consorziati.

L’assemblea può tenersi anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) eccezion fatta per le assemblee totalitarie, nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

– al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– agli intervenuti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea).

Qualora nell’ora prevista per l’inizio dell’assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l’assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in audio-videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell’assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell’assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza dei consorziati, dell’andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

L’Assemblea è competente a:

1°) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e gli eventuali membri del Collegio dei Revisori, nonché a fissarne la durata in carica;

2°) determinare l’eventuale loro compenso;

3°) approvare il bilancio d’esercizio ed il bilancio di previsione;

4°) aggiornare il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore da quanto previsto dal precedente articolo 8;

5°) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;

6°) nominare i liquidatori determinandone i poteri;

7°) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per quanto non previsto nel presente articolo all’Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l’Assemblea delle società a responsabilità limitata.

 

 

Art.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di cinque membri, tutti eletti dall’Assemblea che ne determina il numero e la loro durata in carica, tra i quali l’Assemblea designa il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio. Possono essere eletti Consiglieri, Presidente e Vicepresidente del Consorzio anche soggetti non consorziati.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

E’ facoltà dell’Assemblea dei consorziati revocare i Consiglieri dalla loro carica con voto favorevole della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è competente a:

a) predisporre il bilancio dell’esercizio nonché il bilancio di previsione;

b) determinare la misura del contributo annuale sulla base del bilancio preventivo ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità del presente statuto;

c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;

d) deliberare in ordine alla richiesta di ammissione al Consorzio da parte dei nuovi consorziati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario o utile oppure da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche a messo fax o posta elettronica, da spedire non meno di cinque giorni prima dell’adunanza.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica se regolarmente convocate; sono altresì valide, anche in difetto delle formalità di convocazione, quando vi intervengano tutti gli aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

 

Art.12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Egli è competente a:

a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;

b) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

c) riscuotere somme e rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque e da qualsiasi titolo versate al Consorzio; effettuare pagamenti;

d) dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli organi consortili;

e) eseguire gli incarichi espressamente conferitegli dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo;

f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

In caso d’assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri competono al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.

 

Art.13 – COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori, qualora l’Assemblea dovesse deliberarne l’istituzione, si comporrà di tre membri eletti dall’Assemblea che nomina il Presidente del Collegio.

Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il collegio sindacale delle Società per Azioni.

 

Art.14 – BILANCIO.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà il relativo bilancio dell’esercizio da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori, se istituito, e alla approvazione dell’Assemblea dei Consorziati entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il registro delle imprese a norma dell’art. 2615 bis del Codice Civile. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà alla data del 31.12.2014.

L’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati ma deve essere destinato all’incremento del fondo consortile.

 

Art.15 – MODIFICHE.

Per le modifiche del presente Statuto l’Assemblea delibera con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

Art.16 – SCIOGLIMENTO.

In caso di scioglimento del Consorzio l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In assenza di passività e di attività da liquidare, quello che residua del patrimonio consortile potrà anche formare oggetto di assegnazioni ai consorziati evitandosi le formalità della liquidazione

Le attività residuate dopo l’estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in parti uguali.

 

Art.17 – CLAUSOLA ARBITRALE.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Consorziati ovvero tra questi ed il Consorzio sull’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, in ordine ai rapporti relativi al contratto consortile e che abbia comunque per oggetto diritti disponibili, verrà deferita ad un Arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo tra le Parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell’Arbitro, entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato, ognuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nei quindici giorni successivi, designerà il proprio Arbitro ed i due ne nomineranno un terzo che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. Mancando l’accordo sulla designazione del terzo Arbitro, o mancando la designazione dell’Arbitro di parte nel termine prescritto, essa verrà demandata al Presidente della CCIAA di Treviso, su istanza della parte più diligente.

La sede del Collegio arbitrale, viene fissata presso il Presidente del Collegio stesso.

La richiesta di arbitrato verrà notificata all’altra parte per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando l’oggetto dell’arbitrato stesso.

L’Arbitro o il Collegio arbitrale deciderà, sentite le parti, entro novanta giorni dall’accettazione della nomina, secondo equità ed  in via rituale.

La decisione arbitrale sarà comunicata alle parti interessate a mezzo di piego  raccomandato.

Il lodo preciserà a carico di chi ed in quale misura, se a carico di entrambe le parti, saranno le spese e le competenze dell’arbitrato, ivi comprese quelle degli eventuali consulenti tecnici dell’Arbitro, nonché  le spese per l’eventuale assistenza delle parti.

 

LA PROCURA

Repertorio n.
PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici, il giorno ………….. del mese di ………….
In …………., nel mio studio posto al civico n. ……… di via ………..
Avanti a me dottor …………….., Notaio in …………., iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di ………….., è comparso il signor:
– …………………, nato a …………. il ………., domiciliato a ………………, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di …………….. della Società “……….. , con sede in ……., Via …………, capitale sociale Euro ……… i.v., Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Iscritta di ……………: ………..
Signor comparente, cittadino italiano e legale rappresentante di società di nazionalità italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo,
col presente atto
nomina e costituisce quale procuratore speciale il signor ………. , nato a …………… il ………. e domiciliato a ……………..,
affinchè
in nome, conto, vece ed interesse della suddetta Società mandante, con tutti i più ampi poteri e facoltà, abbia ad intervenire all’atto costitutivo del Consorzio volontario tra imprese ed enti del settore del caffè denominato “CONSORZIO DI TUTELA DEL CAFFE’ ESPRESSO ITALIANO TRADIZIONALE”, con sede in .Treviso, avente per oggetto in sintesi: “la promozione, la valorizzazione e la tutela del caffè espresso italiano tradizionale presso gli operatori del settore e presso i consumatori, principalmente mediante la richiesta per ottenere il riconoscimento da parte dell’Unesco del caffè espresso italiano tradizionale quale patrimonio immateriale dell’umanità. Il Consorzio potrà quindi effettuare tutte le attività finalizzate allo scopo consortile”, nonché sottoscrivere e versare la quota di partecipazione di nominali Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).
Il nominato procuratore resta investito dei più ampi poteri e facoltà inerenti un tale mandato, in modo particolare quello di intervenire alla costituzione del suddetto Consorzio con attività esterna ex art.2612 C.C., sottoscrivere la quota di partecipazione, identificare al meglio la sede, la durata e l’oggetto consortile, nominare l’Organo Amministrativo ed eventualmente anche il Collegio dei Revisori ed approvare lo Statuto Consortile, nonché fare in genere quanto altro necessario od utile per la piena miglior esecuzione della presente come se la Società mandante fosse presente.
Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge, con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in unico contesto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto l’atto presente del quale ho dato lettura al signor comparente che lo riconosce conforme alla sua volontà e lo approva e sottoscrive con me Notaio
E’ dattiloscritto tutto da persona di mia fiducia su di …… fogli per ……… intere facciate e fin qui della ………..

 

 

CIMBALI M2

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