ROMA – Il super green pass è arrivato e con questa nuova misura, si accumulano anche i dubbi degli esercenti. E dove ci sono gestori che fanno domande, c’è Fipe che risponde: ecco le soluzioni condivise dalla Federazione italiana pubblici esercizi alla Faq poste dagli imprenditori. Cerchiamo di fare luce su questa novità prevista dal governo per chi deve gestire un locale.
Super green pass: cosa è necessario sapere
Sono il titolare di un ristorante, laddove la mia Regione dovesse essere collocata in zona arancione, potrò continuare a restare aperto?
Sì, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 172/2021anche le attività di ristorazione potranno proseguire senza restrizioni orarie, né limitazione di persone allo stesso tavolo, tuttavia, potranno accedere al consumo al tavolo al chiuso, oltre i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica, solo i soggetti in possesso del c.d. super green pass (no tampone).
È bene precisare che per le mense e i catering continuativo su base contrattuale, continuerà invece ad applicarsi il regime del green pass ordinario (sarà possibile accedervi, quindi, anche con certificazione verde rilasciata a seguito dell’effettuazione di un tampone con esito negativo).
Nello specchietto Fipe è riportata una sintesi della regolamentazione sul green pass e sul green pass “rafforzato” per i Pubblici Esercizi e, per ogni informazione aggiuntiva, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di cui è socio.
Ho un bar, il super green pass serve anche per accedere al servizio al bancone?
No, l’obbligo di possedere il super green pass non attiene né al consumo al bancone, né alle consumazioni all’aperto, in quanto si applica esclusivamente al consumo ai tavoli al chiuso, così come confermato dalle FAQ governative (cfr. risposta a “che cos’è il green pass rafforzato?”). Vale altresì la pena precisare che le regole sul c.d. super green pass si applicano già dallo scorso 29 novembre in zona gialla e arancione, mentre, in zona bianca, dal prossimo 6 dicembre.
E’ cambiato qualcosa sul distanziamento dei tavoli e l’obbligo dei camerieri di portare la mascherina?
Non ci sono state modifiche in quanto risultano ancora in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio, che per la ristorazione (cfr. check list Fipe) prevedono anche
– l’obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
– l’obbligo per il personale di servizio a contatto con i clienti di utilizzare la mascherina e di procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.
Per ogni informazione aggiuntiva può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di cui è socio.
Le novità del super green pass si applicano anche alle mense e al catering continuativo su base contrattuale? E se tali attività vengono svolte da un pubblico esercizio?
Come precisato dagli articoli 5 e 6 del D.L. n. 172/2021, la normativa sul c.d. super green pass non trova applicazione, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, conseguentemente potranno consumare al tavolo al chiuso anche coloro che siano in possesso del green pass ordinario (dunque è valida anche la certificazione verde rilasciata a seguito dell’effettuazione di un tampone con esito negativo).
Come avviene la verifica del super green pass?
Il D.L. n. 172/2021 precisa che fino al 5 dicembre p.v. è consentito accertare il possesso delle certificazioni verdi in formato cartaceo, in attesa che sia ulteriormente modificato il Dpcm del 17 giugno 2021 nella parte che attiene alle predette attività di verifica (art. 5, comma 2) e che vengano apportati gli aggiornamenti necessari all’App Verifica C-19. A tal proposito, è ragionevole ritenere che tale applicazione verrà tempestivamente implementata in modo da consentire agli operatori il controllo sul c.d. super green pass.
Ci sono novità per le discoteche e sale giochi?
A partire dallo scorso 29 novembre tali attività sono consentite sia in zona gialla che arancione ma potranno accedervi solo i clienti con il c.d. super green pass, oltreché i minori di anni 12 (sempreché non vi siano ulteriori divieti in tal senso) e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
È bene altresì precisare che anche in zona bianca, a partire dal prossimo 6 dicembre, tali attività potranno essere esercitate esclusivamente in favore dei soggetti sopra indicati.
È consentito svolgere un ricevimento conseguente a un matrimonio in zona arancione?
Sì, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 172/2021, a partire dallo scorso 29 novembre, tali eventi possono esser organizzati anche in zona arancione ma potrà accedervi solo chi sia in possesso del green pass rafforzato (no tampone), oltreché i minori di anni 12 e i soggetti esenti per certificazione medica dalla campagna vaccinale. Inoltre, andranno rispettate le disposizioni applicabili in zona bianca, tra cui anche l’osservanza delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio (cfr. check list Fipe), in attesa che le stesse vengano aggiornate con successiva Ordinanza del citato Ministero.
Come si ottiene il super green pass? È vero che è cambiata la durata di validità delle certificazioni verdi?
Ai fini del c.d. “super green pass” non sarà valido il green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)), bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:
l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).
Il D.L. n. 172/2021 ha previsto alcune modifiche – efficaci solo a decorrere dal prossimo 15 dicembre – anche in ordine alla durata delle certificazioni verdi portando, ad esempio, a 9 mesi (in luogo di 12) la validità di quella comprovante l’avvenuta vaccinazione (anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo).
Per ricevere il vademecum Fipe, riepilogante le disposizioni vigenti relative alla normativa sulle diverse certificazioni verdi, può contattare la Fipe – Confcommercio territoriale di appartenenza.
Nel caso di ricevimenti conseguenti a matrimoni svolti in location private, la verifica delle certificazioni verdi spetta al proprietario del locale o all’azienda di catering?
In base all’art. 9 bis, comma 4, del “Riaperture”, i soggetti tenuti al controllo – ma che possono delegare tale attività con atto formale – sono i titolari e i gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso o per la cui fruizione è richiesto il possesso della certificazione verde. Inoltre, l’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 chiarisce che sono deputati alle suddette attività di verifica, tra gli altri:
“i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde” (comma 2, lett. c);
“il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde” (comma 2, lett. d).
L’impresa di catering è quindi da ritenere responsabile delle attività di verifica nei casi in cui vi sia una coincidenza con:
la titolarità del pubblico esercizio ospitante l’evento (ma non sembra essere questa l’ipotesi, visto che nel caso indicato si tratterebbe di una location privata);
la proprietà dei locali presso i quali si svolge l’evento;
chi detiene legittimamente tali locali.
Per la zona rossa cambia qualcosa?
No. La disciplina introdotta dal D.L. n. 172/2021 (cfr. news Fipe) non riguarda la zona rossa dove continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Capo V del DPCM del 2 marzo 2021, nelle parti non modificate o abrogate da successivi provvedimenti.
Per i Pubblici Esercizi, in tale zona restano sospesi i servizi di ristorazione con le eccezioni delle mense, del catering continuativo e degli esercizi siti nelle aree di servizio autostradali (nonché, tra l’altro, in ospedali, aeroporti, porti e interporti), e della possibilità di svolgere senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away fino alle ore 22.00, con eccezione di bar (cod. ATE. 56.3) ai quali è consentito effettuare il servizio di asporto solo fino alle 18.00. Restano parimenti sospese, tra le altre, le discoteche, sale giochi, bingo, scommesse, casinò, le attività di spettacolo e le feste.