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Bonus filtri e depuratori d’acqua 2021: vi spieghiamo chi riguarda e come ottenerlo facilmente

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale

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MILANO – Ne abbiamo già parlato, ma torniamo a condividere la notizia nei dettagli rispetto al bonus filtri e depuratori d’acqua 2021: un’opportunità davvero importante e da cogliere per tutti i gestori di locali e che prevede una detrazione considerevole per dare un servizio più sicuro ai propri clienti. Leggiamo tutte le informazioni spiegate in mondo facile da ipsoa.it.

Bonus filtri e depuratori: come funziona

Con riferimento al credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti è possibile presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese esclusivamente con modalità telematiche. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con l’approvazione del provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021

Riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

A chi spetta il bonus filtri

L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della Legge di Bilancio 2021 ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

L’articolo 1, comma 1088, della citata legge n. 178 del 2020 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
-per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
– per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Comunicazione all’Agenzia

Il nuovo provvedimento prevede, che, ai fini del rispetto del limite annuale di spesa, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente.

In particolare, il provvedimento prevede:

-la presentazione delle comunicazioni nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.

-l’individuazione della misura del credito d’imposta fruibile. Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate;

– la pubblicazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante.

I termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell’anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma qualora l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno, e di ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate.

Tra l’altro con il nuovo provvedimento sono anche individuate le modalità di utilizzo del credito d’imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile:
-dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
– dai soggetti diversi da quelli appena menzionati, in compensazione tramite modello F24.

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