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venerdì 22 Novembre 2024
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E la Fipe risponde alle domande sulle misure del nuovo Dpcm del 3 novembre

Tra le FAQ del Governo viene citato, a titolo d’esempio, andare all’ufficio postale o a fare la spesa, qualora tali servizi non siano presenti nel proprio Comune. Ciò considerato, qualora nel proprio Comune non sia presente alcun esercizio che fornisca quella tipologia di servizio, è ragionevole ritenere che il cliente possa recarsi in un esercizio situato in un Comune limitrofo

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ROMA – Torna lo spazio aperto dalla Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) dedicato agli imprenditori che hanno dei dubbi da chiarire in relazione alle nuove disposizioni governative. Raccolte in un unico articolo, le diverse Faq e le risposte a queste ultime.

Faq: a domanda, Fipe risponde

Buongiorno, in zona arancione è possibile per un cliente che abita fuori dal Comune della mia pizzeria ordinare delle pizze da asporto e venire a ritirarle da noi?

Per le zone con scenario ad “elevata gravità” (c.d. aree arancioni), l’art. 2, comma 4 del DPCM del 3 novembre u.s. stabilisce il divieto di spostamento verso altri Comuni ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività oppure per “usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune”. In ordine a quest’ultima ipotesi di deroga, tra le FAQ del Governo viene citato, a titolo d’esempio, andare all’ufficio postale o a fare la spesa, qualora tali servizi non siano presenti nel proprio Comune. Ciò considerato, qualora nel proprio Comune non sia presente alcun esercizio che fornisca quella tipologia di servizio, è ragionevole ritenere che il cliente possa recarsi in un esercizio situato in un Comune limitrofo.

Ho una trattoria in provincia di Bergamo volevo chiedere se, avendo dei contratti di fornitura, posso continuare a servire i pasti ai dipendenti delle ditte della zona come sostituzione mensa.

Il suo esercizio si trova in una zona rossa, rispetto alla quale l’art. 3, comma 4, lett c) del DPCM del 3 novembre 2020, dispone la sospensione delle attività di ristorazione (ma possono continuare i servizi di delivery e, fino alle 22.00, take away), mentre possono proseguire le attività di mense (codice ateco 56.29.10) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ateco 56.29.20). Sebbene un contratto tra privati non sia da solo sufficiente a mutare automaticamente la classificazione dell’attività, è bene segnalare che di recente alcune prefetture, per far fronte a specifiche esigenza (ad es. fornire il pranzo ad alcuni operai) stanno avallando un’interpretazione che consente di realizzare tale servizio anche da parte di soggetti non titolari di specifico codice ateco. Consigliamo quindi di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina, per verificare il concreto orientamento delle prefetture locali.

Ho un ristorante a Parma – zona arancione – e al momento fornisco il solo servizio d’asporto. I clienti possono usufruire dei servizi igienici? O dell’anti – bagno dove c’è solo il lavandino?

È bene premettere che nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (c.d. “area arancione”) trovano applicazione le misure restrittive aggiuntive di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020, tra cui la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione – disposta dal comma 4, lett. c) – eccezion fatta per la ristorazione con consegna a domicilio (senza restrizione orarie) e per la ristorazione con asporto (fino alle ore 22.00), che rimangono consentite.

Ciò considerato, con riferimento al servizio d’asporto, come confermato dalle FAQ del Governo, l’esercente può consentire al cliente di fare ingresso nei locali per il solo tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Tuttavia, non si ravvedono ragioni ostative alla possibilità di consentire ai clienti l’accesso ai servizi igienici, soprattutto a fronte di situazioni particolari (donna in gravidanza, persona anziana, ecc.), sempre a condizione che vengano evitate occasioni di assembramento.

Altre domande poste alla Federazione

Buongiorno, sono la proprietaria di un bar presso un centro commerciale a Trieste, viste tutte queste disinformazioni e per non correre alcun pericolo di sanzioni, desideravo sapere se posso aprire al pubblico. Posso tenere tramezzini e panini al banco (così che la gente possa scegliere) ed effettuare solo la vendita per asporto, togliendo i tavoli per la consumazione sul posto del cibo? Grazie

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. ff) del DPCM del 3 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli “esercizi commerciali” all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Stando al tenore letterale della norma – e come confermato dal Ministero dell’Interno del 7 novembre u.s. – tale elenco deve considerarsi tassativo. Tuttavia, è ragionevole ritenere che possano continuare ad essere assicurati, nel rispetto delle misure di sicurezza, la ristorazione con asporto (fino alle ore 22) e delivery (senza restrizioni orarie), atteso che non si pongono in contrasto con la ratio della norma (evitare assembramenti) e che non risultano vietati neppure nelle Regioni c.d. “rosse”. Ciò considerato, con riferimento al servizio d’asporto, non si ravvedono ragioni ostative circa la possibilità esporre i prodotti alimentari per agevolare la scelta del cliente, a condizione che, come confermato dalle FAQ del Governo, quest’ultimo permanga per il solo tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e che vengano rispettate tutte le misure igienico-sanitarie.

Ho un bar pasticceria sita in Fiano Romano provincia di Roma in una struttura costruita come piccolo centro commerciale ma ho un’entrata indipendente, anche tutte le altre attività sono autonome e tutto su strada senza gallerie e bagni in comune. Posso restare aperto nei giorni festivi e pre-festivi?

E’ bene premettere che ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. ff) del DPCM del 3 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli “esercizi commerciali” all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Stando al tenore letterale della norma – e come confermato dal Ministero dell’Interno del 7 novembre u.s. – tale elenco deve considerarsi tassativo, questa la ragione per cui gli esercizi di ristorazione che si trovino all’interno di queste strutture non possono restare aperti. Tuttavia, è ragionevole ritenere che possano continuare ad essere assicurati, nel rispetto delle misure di sicurezza, i servizi di take away(fino alle ore 22) e delivery (senza restrizioni orarie), atteso che non si pongono in contrasto con la ratio della norma (evitare assembramenti) e che possono essere svolti anche nelle Regioni della c.d. “Area rossa”.

È bene precisare che il regime giuridico appena descritto troverebbe applicazione nella struttura da lei descritta solo laddove la stessa dovesse essere qualificata alla stregua di un centro commerciale.

Sul punto si può ricordare che la definizione normativa di “centro commerciale” dettata a livello nazionale – “una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente” (art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 114/1998) – non consente di fornire una risposta univoca al suo quesito.

Pertanto, le consigliamo di rivolgersi alla nostra struttura territoriale a lei più vicina, con la quale potrà verificare se siano stati emanati atti di indirizzo a livello locale.

Altre Faq raccolte

Sono titolare di un’area di servizio in città e, a seguito di un controllo, mi è stata segnalata l’assenza di un registro in cui risultassero annotati i clienti degli ultimi 14 giorni. L’area di servizio in questione ha una sala in cui si effettua ristorazione, sono tenuto a tenere un registro dei clienti che si fermano a consumare dentro i locali?

In merito a quanto richiesto occorre considerare che, ai sensi delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 riportate nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020, occorre, nei soli esercizi che dispongano di posti a sedere, “privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti, all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere”.

Sebbene secondo il tenore letterale della norma, l’obbligo riguarderebbe solo i soggetti che abbiano effettuato una prenotazione, occorre considerare che, a seguito di esplicite interlocuzioni varie autorità locali, è stato chiarito che la norma deve essere interpretata nel senso da ritenerla applicabile anche ai casi dei c.d. “walk in”, vale a dire gli avventori, che pur in assenza di una preventiva prenotazione, si siano comunque fermati a consumare al tavolo (è sufficiente richiedere i contatti ad uno solo di essi). Consigliamo quindi di rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina, per verificare il concreto orientamento delle prefetture locali.

Salve posso chiedere…. ma quali sono le mense che possono restare aperte?

Il DPCM del 3 novembre 2020 stabilisce che le mense (e le attività di catering continuativo su base contrattuale) possano continuare la propria attività in qualsiasi scenario di rischio si trovino (c.d. aree gialle, arancioni, rosse). E’ ragionevole ritenere che rispondano alla categoria di “mense” quelle con codice ateco 56.29.10, dotate degli idonei titoli abilitativi.

Con la zona rossa, i clienti possono entrare nel mio bar per l’asporto o è necessario che sia io a portare i prodotti fuori?

Secondo il DPCM del 3 novembre 2020, nelle zone c.d. “arancioni” e “rosse” sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie), nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e il take away (fino alle ore 22.00). Con riferimento alla ristorazione con asporto, viene fatto espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre non viene inibito l’accesso ai locali dei clienti per la scelta e il mero ritiro della merce. Questa la ragione per cui si ritiene che, come confermato dalle FAQ del Governo, l’esercente possa consentire alla clientela di fare ingresso nel locale, a condizione che permanga il tempo strettamente necessario alla scelta, alla consegna e al pagamento della merce.

Salve, vorrei dei chiarimenti in merito alla chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. Il mio bar deve restare chiuso? Posso fare delivery e take away?

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. ff) del DPCM del 3 novembre 2020, in vigore a partire da oggi, 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., su tutto il territorio nazionale, nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli “esercizi commerciali” all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Stando al tenore letterale della norma – salvo diversa interpretazione da parte delle Autorità Governative, già sollecitata dalla Federazione – tale elenco sembrerebbe tassativo, questa la ragione per cui deve ritenersi che gli esercizi di ristorazione non possano restare aperti. Tuttavia, è ragionevole ritenere che possano continuare ad essere assicurati, nel rispetto delle misure di sicurezza, i servizi di take away(fino alle ore 22) e delivery (senza restrizioni orarie), atteso che non si pongono in contrasto con la ratio della norma (evitare assembramenti) e che non sono inibiti neppure nelle Regioni della c.d. “Area rossa”.

Buongiorno, sono di Foggia e ho una pasticceria. Mi chiedevo, per quel che riguarda l’asporto, se i clienti possono entrare nel locale per la scelta del prodotto e per il ritiro, o se devo necessariamente farli attendere all’esterno.

Occorre premettere che la Puglia, in base all’Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre, è stata collocata tra le Regioni con uno scenario di tipo 3 “elevata gravità”, c.d. “Area arancione” (sul punto, cfr. il focus elaborato dalla Federazione).

Ne deriva che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 3 novembre 2020, a partire dal 6 novembre e fino al prossimo 3 dicembre, nella sua zona territoriale sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie), nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e il take away (fino alle ore 22.00). Con riferimento alla ristorazione con asporto, viene fatto espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre non viene inibito l’accesso ai locali dei clienti per la scelta e il mero ritiro della merce. Questa la ragione per cui si ritiene che l’esercente possa consentire alla clientela di fare ingresso nel locale, a condizione che permanga il tempo strettamente necessario alla scelta, alla consegna e al pagamento della merce.

Buongiorno, sono di Roma e nel mio bar ho delle slot. Devo disattivarle per il nuovo DPCM?

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. l), del DPCM del 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. In base a tale ultimo inciso, deve ritenersi che le attività sopra indicate debbano ritenersi inibite anche laddove svolte all’interno di un bar.

Buongiorno, avrei cortesemente bisogno di avere chiarimenti in merito alla ristorazione con consegna a domicilio nelle Regioni collocate nell’area rossa. In particolare, fino a che ora posso fornire tale servizio? Posso effettuare le consegne anche al di fuori del mio Comune?

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. c) del DPCM del 3 novembre 2020, a partire dal 6 novembre e fino al prossimo 3 dicembre, nelle Regioni con uno scenario di tipo 4 – “massima gravità” (c.d. “Area rossa”) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, restando tuttavia consentiti il delivery e il take away (quest’ultimo fino alle ore 22.00). Con riferimento al delivery, si prevede la necessità di rispettare le norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, ma non è prevista alcuna restrizione oraria e l’attività potrà dunque esser effettuata anche oltre le ore 22.00.

Quanto agli spostamenti fuori Comune, l’art. 3, comma 4, lett. a), del Provvedimento citato prescrive, con riferimento alle predette Regioni collocate in area rossa, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, prevedendo, tuttavia, la possibilità di spostarsi, tra l’altro, per comprovate esigenze lavorative, tra cui è ragionevole ritenere che rientrino anche quelli concernenti le consegne a domicilio. Si ritiene quindi che sia possibile effettuare il delivery anche nei confronti dei clienti residenti fuori dal Comune nel quale è ubicata l’attività.

Salve, sono di Messina e ho una ditta con codice ATECO 56.29.1 “mense”. Posso proseguire la mia attività?

Ai sensi dell’Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 5 novembre, la Sicilia è stata collocata, insieme alla Puglia, tra le Regioni con uno scenario di tipo 3 “elevata gravità”, c.d. “Area arancione” (sul punto, cfr. il focus elaborato dalla Federazione).

Per queste Regioni, il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., ha previsto la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, eccezion fatta, tra le altre, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, le cui attività potranno pertanto proseguire, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida di settore.

Buongiorno, volevo sapere se alla luce del nuovo DPCM permane l’obbligo di esporre un cartello per indicare l’affluenza massima del locale.

Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., ha confermato l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente (sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti) per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico (cfr. art. 1, comma 5).

Faq: Buongiorno, sono di Brescia e ho un ristorante. Alla luce del nuovo DPCM, che tipo di attività posso svolgere?

Ai sensi dell’Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute, la Lombardia rientra tra le Regioni con uno scenario di tipo 4 “massima gravità”, c.d. “Area rossa” (sul punto, cfr. il focus elaborato dalla Federazione).

Con riferimento a tali zone territoriali, il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore a partire dal 6 novembre e fino al 3 dicembre p.v., ha previsto la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione. Restano tuttavia consentiti il delivery (senza restrizioni orarie), nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e il take away (quest’ultimo fino alle ore 22.00), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Buongiorno, ho una ditta di produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero con codice ATECO 10.82.00 a Milano. Le chiusure stabilite per le zone rosse dal nuovo DPCM non incidono sulla mia attività, è corretto?

Si è corretto.

Per le Regioni collocate in uno scenario di tipo 4 “massima gravità”, c.d. “Area rossa” (Ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute), tra cui anche la Lombardia, il DPCM del 3 novembre 2020 (già in vigore da oggi, 6 novembre, e fino al prossimo 3 dicembre) ha previsto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23.

La sua attività, non rientrando tra quelle del commercio al dettaglio, non è soggetta a chiusura.

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