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venerdì 22 Novembre 2024
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Qui le risposte alle Faq dei gestori su cosa è cambiato col nuovo decreto d’ottobre

Nel Dpcm entrato in vigore il 26 ottobre 2020, con riferimento alla ristorazione con asporto (consentita fino alle ore 24.00), viene fatto espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre non viene inibito l’accesso ai locali dei clienti per il mero ritiro della merce

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ROMA – Gestisco un ristorante, il nuovo Dpcm cambia le regole su delivery e take away?
No. Il Dpcm del 24 ottobre 2020 stabilisce che resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (senza limiti di orario) e quella con asporto ma solo fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (cartelli Fipe). Tuttavia, è bene ricordare che tale provvedimento ha posto il divieto di consumo di cibi e bevande dopo le 18.00 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Delivery e Take away ma non solo: cosa cambia con il nuovo decreto

Dopo le 18 possiamo effettuare solo asporto o delivery, ma dobbiamo inibire l’accesso ai locali servendo il cliente da “una finestra” o sull’uscio della porta oppure possiamo farli entrare?

Nel Dpcm entrato in vigore il 26 ottobre 2020, con riferimento alla ristorazione con asporto (consentita fino alle ore 24.00), viene fatto espresso divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre non viene inibito l’accesso ai locali dei clienti per il mero ritiro della merce. Questa la ragione per cui si ritiene che l’esercente possa consentire alla clientela di fare ingresso nel locale, a condizione che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Ciò premesso, stante la possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive in base alla curva epidemiologica, appare opportuno effettuare una verifica su eventuali ordinanze locali tramite l’Ascom d’appartenenza.

Forniamo il servizio di mensa per una serie di aziende, possiamo continuare l’attività?

Sì, dal punto di vista nazionale l’art. 1, comma 9 lett. ee) del Dpcm del 24 ottobre 2020, stabilisce che continuano ad essere consentite le attività delle mense (codice Ateco 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice Ateco 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ho un bar con tavoli all’interno, fino a quando posso tenere aperto?

Il Dpcm del 24 ottobre u.s., non differenzia l’apertura/chiusura delle attività di ristorazione a seconda che ci sia o meno la possibilità di effettuare il consumo al tavolo. L’art. 1, comma 9, lett. ee) stabilisce, infatti, che le attività con codice Ateco 56 sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 e che il consumo al tavolo è possibile con un massimo di quattro persone (cartello Fipe), salvo che siano tutte conviventi. Dopo le 18.00 potrà proseguire con la consegna a domicilio e con l’asporto ma quest’ultimo fino alle 24.00.

Ho una discoteca, ci sono novità con il nuovo Dpcm?

No. Allo stato, fino al 24 novembre p.v. restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.

Per le sale bingo, la normativa è cambiata?

Sì. Il Dpcm del 24 ottobre ha sostituito le disposizioni previste nel Dpcm del 13 ottobre – come modificato e integrato dal Dpcm del 18 ottobre – conseguentemente a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre p.v. sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Gestisco un punto ristoro su un’autostrada, potete spiegarmi le regole dell’ultimo Dpcm?

L’art. 1, comma 9, lett. ff) stabilisce che restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le attività situate in tali specifici luoghi, dunque, non sono soggette alla limitazione oraria delle 5.00 – 18.00.

Abbiamo una prenotazione per un ricevimento di una cresima. Possiamo effettuarlo nel rispetto del limite dei 30 partecipanti?

No. Il Dpcm del 24 ottobre, entrato in vigore oggi, 26 ottobre, sostituisce i precedenti Dpcm e, per quanto riguarda le feste pone un divieto assoluto sia nei luoghi chiusi che all’aperto (art. 1, comma 9 lett. n). Dunque, non sono più consentiti festeggiamenti connessi a cerimonie civili e religiose.

Nel calcolo del numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale, devo indicare anche quelle nei dehors?

L’art. 1, comma 5 del Dpcm del 24 ottobre stabilisce per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo “di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”. Dunque, dal tenore letterale della norma – non più riferita solo al settore della ristorazione – sembrerebbe che tale indicazione vada fornita solo con riferimento ai locali interni, non contemplando esplicitamente gli eventuali spazi esterni, quali dehors ecc.(cartello Fipe)

Fino a quando siamo esentati dal pagamento di Tosap e Cosap?

Ai sensi dell’art. 181 del D.L. “Rilancio”, così come modificato dall’art. 109 del D.L. “Agosto”, i pubblici esercizi sono esonerati dal pagamento della TOSAP e della COSAP dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

 

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