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venerdì 22 Novembre 2024
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Pos: da l 1° luglio c’è il 30 per cento di credito d’imposta sui costi per il denaro elettronico, niente multe

La norma prevede in capo agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sopra indicati l’obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate - entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento - le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta

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ROMA – Il Decreto Legge 124/2019 (c.d. D.L. Fiscale), nello specifico l’art. 22, ha istituito un credito d’imposta sui pagamenti elettronici, di cui possono fruire esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ma non ci sono multe per chi non installi il Pos.

Il credito sarà operativo a partire dal 1° luglio 2020, e sarà pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di credito, di debito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, successivamente a tale data.

Pos: quali sono le novità

L’agevolazione sarà utilizzabile solo in compensazione mediante modello F24 e a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. È bene inoltre considerare che il credito d’imposta non concorre, tra l’altro, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive.

La norma prevede in capo agli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sopra indicati l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate – entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento – le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. A tal proposito, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 181301/2020 del 29/04/2020, sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni.

Inoltre, sempre entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, gli operatori finanziari dovranno trasmettere agli esercenti una serie di informazioni (tra cui l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte), come disposto con Provvedimento della Banca d’Italia prot. 0518286/20 del 21/04/2020.

Per maggiori informazioni contatta la Fipe del tuo territorio https://www.fipe.it/territorio.html

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